Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8452 del 31/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1352-2016 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI

20, presso lo studio dell’avvocato MADDALENA FERRAIUOLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO GIOVINAZZO,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 455/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria, ha rigettato la domanda proposta da P.R. al fine di ottenere l’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, art. 1. La decisione è stata fondata sul rilievo che dalla documentazione medica in atti risulta che la P. è guarita dall’infezione cronica da HCV, pur dovendo – in considerazione del danno epatico precedente essere monitorata tramite esame ecografico per tutta la vita. Non sussiste pertanto ad avviso della Corte d’appello il presupposto per l’indennizzo, che la L. n. 210 del 1992 collega solo ad una situazione clinica irreversibile e non suscettibile di guarigione.

2. Il ricorso di P.R. lamenta il vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello, laddove ha ritenuto che ella non sarebbe affetta da un danno irreversibile, e sostiene poi che gli esiti della epatopatia HCV correlata post trasfusionale sarebbero attualmente tali da configurare un danno permanente all’integrità psicofisica, che risulta per analogia pienamente ascrivibile all’8^ categoria della tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

3. Il Ministero della Salute ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale si è attenuta ai principi reiteratamente affermati da questa Corte secondo i quali in tema di indennizzo in favore di soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale, la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 3, letto unitamente al successivo art. 4, comma 4, deve interpretarsi nel senso che l’indennizzo spetta a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, sempre che tali danni possano inquadrarsi – pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare – in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834. Ne consegue che, ove il soggetto, portatore di lesioni permanenti dell’integrità psicofisica, non presenti, in ragione dello stato di quiescenza della malattia, sintomi e pregiudizi funzionali attuali, non spetta alcun indennizzo in quanto l’infermità non rientra in alcuna delle categorie della menzionata tabella A (Cass. n. 1635 del 03/02/2012 e, prima, Sez. U, n. 8064 del 01/04/2010).

3. Le valutazioni contenute nella sentenza impugnata sono quindi corrette in diritto, e non sono revocate in dubbio dalle considerazioni formulate nel ricorso, che non prospettano l’esistenza di una situazione attuale di pregiudizio funzionale che sarebbe stata ingiustamente ignorata dalla Corte di merito, valorizzando la necessità di monitoraggio a fronte del rischio di una progressione della patologia, che tuttavia non è significativo nel senso sopra individuato.

4. Nè può tenersi conto, al fine di confutare le conclusioni cui è giunta la Corte territoriale, delle risultanze ricavabili dalla documentazione medica allegata al ricorso per cassazione, ivi richiamata alle pagine 13 e 14 nonchè nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2. Il ricorrente non riferisce infatti di averla già prodotta nel giudizio di merito, nè giova l’operato richiamo all’art. 149 disp. att. c.p.c., che esprime un principio che (pur applicabile anche alla materia in questione) deve pur sempre essere contemperato con la preclusione alla produzione di nuovi documenti in sede di legittimità, per la quale l’unica eccezione riguarda quelli che riguardino la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità degli atti introduttivi. La preclusione all’esame deriva inoltre dal principio secondo il quale nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni o temi di contestazione diversi da quelli già dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (Cass. n. 23675 del 18/10/2013, Cass. n. 4787 del 26/03/2012, Cass. n. 3664 del 21/02/2006).

5. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, non riferendosi nel ricorso per cassazione di avere assolto nel corso del giudizio di merito, nè ivi assolvendosi, l’onere autocertificativo previsto per l’esonero dall’art. 152 disp. att. c.p.c..

6. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore impone a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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