Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8452 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 09/04/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 09/04/2010), n.8452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.B.H. CITTA’ DI BARI HOSPITAL S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VULPIS ELIO, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEL

VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato RANUZZI LIVIA,

rappresentato e difeso dagli avvocati MAIONE FRANCESCO, MARTINO

FRANCO, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1307/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 29/06/2006 R.G.N. 79/05;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. ZAPPIA Pietro;

udito l’Avvocato LUCISANO CLAUDIO e VULPIS ELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Bari, depositato in data 19.12.2002, M.M., premesso di essere stato dipendente della societa’ Case di Cura Riunite s.r.l. dal 1985, e premesso che in data (OMISSIS) era stato sottoscritto un accordo tra la societa’ predetta e la Citta’ di Bari Hospital s.p.a. in forza del quale quest’ultima si era impegnata, quale cessionaria del complesso aziendale, ad assumere ex novo tutta la forza lavoro in organico della cedente, pari a 981 unita’, mantenendola in servizio per almeno due anni, esponeva che la predetta cessionaria, in violazione degli impegni occupazionali assunti con la cedente e con le organizzazioni sindacali, dopo aver proceduto in data (OMISSIS) alla assunzione di esso ricorrente, con lettera del 2.5.2002 gli aveva comunicato la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedura L. n. 223 del 1991, ex artt. 4 e 24.

Posto cio’ rilevava che la societa’ in parola non aveva esposto le ragioni per le quali non erano state praticate misure alternative alla riduzione del personale, ne’ aveva specificato i criteri di scelta seguiti nell’individuare il personale da licenziare; chiedeva pertanto che venisse dichiarata la illegittimita’ o inefficacia dell’intimato licenziamento, con condanna della societa’ alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 18.

Con sentenza in data 29.4.2004 il Tribunale adito accoglieva la domanda, ritenendo la illegittimita’ della procedura di riduzione del personale.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Citta’ di Bari Hospital s.p.a. lamentandone la erroneita’ sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 6.6.2006, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per Cassazione la Citta’ di Bari Hospital s.p.a. con otto motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso il lavoratore intimato.

Diritto

Col primo motivo di gravame la societa’ ricorrente lamenta violazione degli artt. 416 e 210 c.p.c., dell’art. 1227 c.c. e della L. n. 300 del 1970, art. 18 in relazione all’accertamento dell’aliunde perceptum; omessa ed insufficiente motivazione dell’avvenuto rigetto di due istanze istruttorie dell’appellante, influenti per la decisione della causa; omessa ed insufficiente motivazione dell’avvenuto rigetto di ulteriori tre istanze istruttorie dell’appellante, originaria convenuta, influenti per la decisione della causa.

In particolare rileva la societa’ che erroneamente la Corte territoriale aveva rigettato sia la richiesta istruttoria relativa all’esibizione del libretto di lavoro e della dichiarazione dei redditi, sia quella di informativa presso l’Inps e presso l’Ufficio di collocamento al fine di conoscere eventuali avviamenti al lavoro relativi al ricorrente, evidenziando che nel caso di specie non si era trattato di sollecito dell’esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 421 c.p.c. atteso che l’istanza era stata ritualmente formulata sin dall’atto di costituzione in primo grado ed era stata reiterata nei motivi di appello.

Col secondo motivo di gravame lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3 in relazione alla pretesa inefficacia del licenziamento collettivo per asserita omessa indicazione dei rimedi alternativi nella comunicazione ex art. 4, comma 3 del 26.11.2001.

In particolare rileva la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che vi sarebbe stata violazione della norma suddetta in quanto la lettera di avvio della procedura di licenziamento collettivo non conterrebbe i motivi per i quali non sarebbero possibili soluzioni alternative alla riduzione di personale.

Osserva sul punto la ricorrente che la ratio di tale norma e’ di permettere che la comunicazione abbia quel minimo di concretezza che le consenta di fornire un quadro della situazione aziendale e la renda idonea a costituire un punto di partenza dell’esame congiunto di cui al successivo comma 5; a tale ratio rispondeva senz’altro la comunicazione in parola nella quale si evidenziavano i motivi per i quali non era praticabile il percorso del part – time (in quanto non compatibile con il tipo di attivita’ svolta e con la connessa organizzazione del lavoro) e dei contratti di solidarieta’ (trattandosi di societa’ inquadrata previdenzialmente nel settore terziario non avente diritto come tale alla fruizione degli ammortizzatori sociali).

Ne’ il nostro ordinamento prevede un obbligo positivo a carico del datore di lavoro di indicare tutti i rimedi alternativi astrattamente ipotizzabili, bensi’ richiede unicamente la loro individuazione al fine di permettere l’avvio, nella successiva fase della consultazione con i sindacati, dell’esame congiunto.

Col terzo motivo di gravame lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3 in relazione alla pretesa inefficacia del licenziamento collettivo per asserita omessa indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza nella comunicazione ex art. 4, comma 3 del 26.11.2001.

In particolare rileva la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto carente la comunicazione suddetta in relazione ai motivi che avrebbero determinato l’esubero per ogni singola clinica e per ogni singola qualifica, avendo per contro la stessa nella suddetta lettera di avvio della procedura di consultazione sindacale fatto riferimento, in maniera esaustiva e corretta, a tutti gli elementi previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3 laddove veniva richiesta la indicazione dei motivi che determinavano la situazione di eccedenza, e non l’indicazione delle specifiche ragioni che comportavano l’esubero relativamente ad ogni singola posizione lavorativa.

Col quarto motivo di gravame la ricorrente lamenta nullita’ della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla pronuncia d’ufficio su eccezione proponibile soltanto dalla parte, in riferimento all’asserita esistenza di un motivo di esclusione dalla procedura di riduzione di personale fondato su previsione contrattuale di acquisto dell’azienda.

In particolare rileva la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva affermato che il dipendente in questione non rientrava tra coloro che potevano far parte di una procedura di riduzione di personale ai sensi del contratto di compravendita, non avendo il dipendente ritualmente eccepito, nell’atto introduttivo del giudizio, l’illegittimita’ giuridica e contrattuale del proprio inserimento nella procedura di riduzione collettiva di personale, illegittimita’ che ad avviso della Corte territoriale sarebbe stata determinata dall’assenza di un nesso di causalita’ diretto o indiretto con la produzione del fatturato della clinica S. Caterina.

Col quinto motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1 in relazione alla pretesa illegittimita’ del recesso per asserita carenza di nesso di causalita’ tra l’evento riguardante una delle strutture sanitarie dell’azienda ed il recesso stesso.

Rileva in particolare la ricorrente che in assenza di criteri di scelta dei lavoratori da licenziare in deroga a quelli previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 5 l’individuazione di tali lavoratori non poteva avvenire che sulla base dei suddetti criteri legali; ed a tal fine la corretta individuazione di tali lavoratori doveva avvenire attraverso la valutazione dell’intero complesso aziendale e di tutti i lavoratori occupati nelle varie cliniche e sedi dell’azienda, a nulla rilevando il luogo di lavoro degli stessi. E pertanto la chiusura della clinica S. Caterina aveva determinato l’eccedenza dei profili professionali direttamente o indirettamente coinvolti nel suddetto processo di licenziamento, ma non poteva costituire elemento per individuare i lavoratori suddetti solo in quanto svolgenti la loro attivita’ presso tale clinica.

Col sesto motivo di gravame la ricorrente lamenta nullita’ della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla pronuncia d’ufficio su eccezione proponibile soltanto dalla parte con ricorso ex art. 414 c.p.c. in riferimento alla asserita natura di contratto a favore terzo ex artt. 1411 e 1413 c.c. di clausola presente nel contratto di compravendita di azienda tra C.C.R. s.r.l.

in a.s. e C.B.H. s.p.a..

Osserva la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva affermato che i diretti beneficiari del diritto all’assunzione ed al mantenimento del posto erano i 981 dipendenti indicati nell’allegato L, ricorrendo l’ipotesi di disposizione a favore di terzo.

In realta’ alla controparte incombeva l’onere di eccepire che tale clausola si configurava come contratto a favore di terzo; e pertanto, non avendo il lavoratore eccepito alcunche’ in tal senso, l’eccezione non poteva essere rilevata d’ufficio trattandosi di eccezione in senso stretto.

Col settimo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione alla qualificazione di clausola favore di terzo ex artt. 1411 e 1413 c.c. presente nel contratto di compravendita di azienda tra C.C.R. s.r.l.

in a.s. e C.B.H. s.p.a.; omessa e contraddittoria motivazione su due distinti punti decisivi della controversia.

In proposito rileva innanzi tutto la ricorrente che l’obbligo contrattuale di assunzione dei 981 dipendenti discendeva dal contratto di compravendita dell’azienda, mentre l’assunzione del lavoratore in questione discendeva da una mera offerta formulata dalla C.B.H. in piena autonomia, e la relativa assunzione si era verificata a distanza di oltre un anno dal trasferimento di azienda.

In punto di diritto rileva altresi’ che affinche’ possa configurarsi un contratto a favore di terzo e’ necessario che a quest’ultimo sia attribuito non un mero vantaggio indiretto ma la titolarita’ di un diritto soggettivo corrispondente alla prestazione contemplata nel contratto: orbene nel caso di specie nell’accordo sindacale del 13.6.2000 non vi era alcun riferimento all’obbligo di mantenimento del rapporto di lavoro per la durata di due anni, ne’ tale obbligo era previsto nell’accordo sindacale integrativo del 20.4.2001.

Con l’ottavo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione ai limiti degli impegni occupazionali presenti nel contratto di compravendita di azienda tra C.C.R. s.r.l. in a.s. e C.B.H. s.p.a.;

omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Osserva in proposito la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto, con evidente errore interpretativo della disposizione contrattuale di cui al terzo comma del punto 6.7 del contratto di compravendita in questione, che nel caso in cui si fosse verificata la mancata prosecuzione dei rapporti di “accreditamento” non superiore al valore del 20% del fatturato convenzionalmente stabilito per l’anno 1999, l’acquirente CBH avrebbe avuto diritto solo ad una proporzionale riduzione del prezzo, mentre per contro alla stessa spettava anche la facolta’ di ridurre il personale.

Ed osserva altresi’ che la Corte territoriale aveva omesso integralmente di motivare l’implicito rigetto delle eccezioni ed argomentazioni rese dalla CBH nel punto ottavo dell’atto di appello;

ed aveva omesso di motivare il rigetto del diritto che la societa’ predetta aveva, in virtu’ della su menzionata clausola contrattuale di cui al punto 6.7, di procedere a riduzione del personale in caso di riduzione del fatturato in misura non superiore al 20%, risolvendo i rapporti con tutti i dipendenti direttamente o indirettamente interessati alla produzione del relativo fatturato.

Il ricorso non merita accoglimento.

In proposito occorre innanzi tutto evidenziare che sulla questione questa Corte Suprema ha gia’ avuto modo di pronunciarsi con la sentenza 27.11.2007 n. 24646 (cui hanno fatto seguito le sentenze 20.12.2007 n. 26943; 9.1.2008 n. 207; 20.3.2008 n. 7596), dal cui contenuto questo Collegio non ha ragione di discostarsi. In quella sede la Corte aveva evidenziato che erano fondate le critiche mosse nei confronti della sentenza impugnata con il secondo motivo di gravame, essendo erronee le argomentazioni svolte in sentenza sulla insufficienza, nella nota di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, delle indicazioni sulla impossibilita’ di adottare misure idonee ad evitare la dichiarazione di mobilita’.

Ha in particolare rilevato la Corte come risultasse dalla stessa sentenza che, nella nota di avvio della procedura di licenziamento collettivo, la CBH aveva spiegato di essere nella impossibilita’ di ricorrere al part time trattandosi di rimedio non compatibile con il tipo di attivita’ svolta e con l’organizzazione del lavoro, e di essere altresi’ impossibilitata ad attivare i contratti di solidarieta’ nonche’ la cig, non avendo diritto alla fruizione degli ammortizzatori sociali a causa dell’inquadramento previdenziale, non gia’ nel settore industriale, ma nel settore terziario.

Orbene queste indicazioni, parimenti fornite nella sentenza oggetto del presente ricorso per Cassazione, risultano in realta’ conformi a quelle prescritte della predetta L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3 laddove viene imposto al datore di indicare i motivi della impossibilita’ di adottare misure idonee ad evitare la messa in mobilita’.

Non vi e’ dubbio infatti, siccome gia’ evidenziato da questa Corte nella precedente sentenza n. 24646/07, che le misure alternative “tipiche”, cui a tal fine si ricorre, siano proprio il part time e gli ammortizzatori sociali, e nella specie la societa’ aveva analiticamente esposto i motivi per cui detti strumenti non erano praticabili.

Ne’ e’ ipotizzabile la esistenza di un obbligo, in capo al datore di lavoro, di indicazione della impossibilita’ di adottare tutti i rimedi alternativi “astrattamente” ipotizzagli, giacche’ questi, nella logica stessa ed alla luce delle finalita’ di intervento e controllo da parte delle organizzazioni sindacali cui la comunicazione e’ preordinata, non possono che avere come riferimento la situazione della singola azienda, di talche’ e’ sufficiente esporre le ragioni per cui, nel preciso contesto aziendale, non siano praticabili le misure cui piu’ frequentemente ed efficacemente si ricorre per evitare la dichiarazione di esubero del personale.

Posto cio’, ha rilevato questa Corte nella predetta sentenza 24646/07, che “tuttavia la erroneita’ di dette argomentazioni non determina l’annullamento della sentenza impugnata, dal momento che essa mantiene il suo fondamento in ragione della accertata carenza delle altre informazioni rese dalla societa’ nella nota di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, carenza evidenziata in motivazione e non scalfita dal terzo motivo di ricorso che va pertanto rigettato. In relazione al terzo motivo va infatti osservato che la L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, dispone che nella comunicazione preventiva devono essere indicati i motivi che determinano la situazione di eccedenza, nonche’ il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale da eliminare; solo cosi’ infatti si consente alle organizzazioni sindacali di verificare il nesso tra i relativi termini, e cioe’ il nesso tra le ragioni che determinano l’esubero di personale e le unita’ che, in concreto, l’azienda intende espellere, di talche’ la procedura potra’ considerarsi regolare solo ove, nella medesima comunicazione, sia evidenziarle la connessione tra le enunciate esigenze aziendali e la individuazione del personale da licenziare…. La Corte territoriale ha correttamente escluso che detta connessione fosse rinvenibile, allorche’ ha osservato che nella nota non si precisava in cosa consistesse realmente la eccedenza di personale, perche’ se questa era cagionata dal venir meno dell’attivita’ gia’ svolta dal cedente presso la Casa di Cura Santa Caterina, l’effetto avrebbe dovuto essere il licenziamento delle 127 unita’ che cola’ operavano, ovvero di quelle indirettamente interessate, mentre, soggiungono i Giudici di merito, solo pochissimi di quei 127 lavoratori erano stati licenziati e, ne’ dalla nota, ne’ dall’allegato era dato capire perche’, in ciascuna delle residue cinque cliniche che la CBH aveva acquisito, vi fosse l’esubero indicato e perche’ questo si riferisse alle qualifiche individuate.

Ed ancora non si spiegava perche’ gli esuberi dovessero essere 153, dal momento che questi avrebbero dovuto essere invece 61, come risulterebbe sommando le eccedenze, ossia le 127 unita’ della Clinica Santa Caterina ed i 77 reintegrati e sottraendo le 93 unita’ che la stessa societa’ si era impegnata ad assumere con l’atto di acquisto, nonche’ le altre 50 unita’ di cui all’accordo sindacale del 20 aprile 2001…. Ne’ nel terzo motivo di ricorso si assume l’esistenza di circostanze decisive, non considerate in sentenza, idonee a smentire le conclusioni cui sono pervenuti i Giudici di merito sulle carenze della comunicazione di avvio della procedura di mobilita’. Il motivo va quindi rigettato”.

Orbene, il Collegio condivide senz’altro tali conclusioni, in quanto assolutamente aderenti alla normativa in subiecta materia ed al dipanarsi delle vicende che hanno portato alla presente controversia, e pertanto il suddetto motivo di gravame non puo’ trovare accoglimento.

Il rigetto di tale motivo determina l’assorbimento del quarto e quinto motivo. Occorre in proposito evidenziare che la ritenuta irregolarita’ della procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3 determina l’inefficacia del disposto licenziamento collettivo, e tale declaratoria assume carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione.

E pertanto il rilievo relativo alla non corretta affermazione di un motivo di esclusione del lavoratore dalla procedura di riduzione del personale, come pure il rilievo relativo alla non corretta affermazione della assenza di nesso di causalita’ tra l’evento riguardante una singola struttura sanitaria dell’azienda e l’individuazione del lavoratore in questione quale destinatario del provvedimento di riduzione del personale, devono ritenersi assorbiti non essendo necessario affrontare le censure che sono state svolte su questi ulteriori profili, perche’ la inefficacia del licenziamento collettivo trova ormai il suo fondamento, a seguito del rigetto del terzo motivo di ricorso, nella accertata irregolarita’ della procedura.

E ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento agli ultimi tre motivi di ricorso, concernenti la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione alla qualificazione di clausola a favore di terzo ex artt. 1411 e 1413 c.c., nell’ambito del contratto di compravendita tra CCR e CBH, nonche’ difetto di motivazione, e l’inadempimento degli impegni occupazionali assunti dalla medesima societa’ con l’atto di compravendita del 29 giugno 2000; anche in tal caso infatti la ritenuta irregolarita’ della procedura, determinando l’inefficacia del licenziamento, ha carattere assorbente in relazione a tali ulteriori questioni sollevate dalla ricorrente.

Non merita infine accoglimento il primo motivo di ricorso concernente l’accertamento dell’aliunde perceptum.

Quanto alla richiesta di esibizione del libretto di lavoro, si rammenta che la L. 10 gennaio 1935, n. 112, istitutiva del libretto di lavoro, e’ stata abrogata ad opera del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, art. 8, lett. A).

Quanto alle ulteriori richieste di esibizione occorre innanzi tutto rilevare che la questione relativa alla tempestivita’ della richiesta e’ diversa da quella relativa alla ammissibilita’, non potendosi dalla tempestivita’ della deduzione inferire alcuna conclusione circa la ammissibilita’ della stessa. E sotto questo profilo va evidenziato che la deduzione dell’aliunde perceptum quale fatto idoneo a limitare la responsabilita’ risarcitoria del datore di lavoro presuppone la allegazione e dimostrazione da parte dello stesso, in quanto soggetto interessato ad ottenere la suddetta limitazione, dello svolgimento da parte del dipendente di una diversa attivita’ lavorativa e quindi dell’esistenza di ulteriori fonti di guadagno idonee a determinare una riduzione del danno.

In assenza di siffatta allegazione e dimostrazione, la richiesta di parte datoriale di esibizione di documenti o di acquisizione di informative non puo’ trovare accoglimento assumendo una funzione meramente esplorativa e risolvendosi in buona sostanza nell’esenzione della parte dell’onere probatorio posto a carico di tale parte.

Ne consegue che neanche sotto questo profilo il ricorso puo’ trovare accoglimento.

Il proposto gravame va pertanto rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 22,00 oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

 

 

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