Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8452 del 05/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 05/05/2020), n.8452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36852-2018 proposto da:

ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI,

73, presso lo studio dell’avvocato ARNALDO DEL VECCHIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI PASTORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1594/24/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso due intimazioni di pagamento deducendo il vizio di notifica delle intimazioni stesse e delle prodromiche cartelle;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello della parte contribuente ritenendo che se il contribuente agisce in giudizio spetta all’Ufficio esibire la copia integrale della cartella e fornire la prova della regolare notifica tramite produzione delle cartelle e delle relative relate o avvisi di ricevimento in originale e non in fotocopia; l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il motivo d’impugnazione, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 nonchè dell’art. 2719 c.c. e art. 215 c.p.c. in quanto erano stati tempestivamente prodotti in giudizio i documenti comprovanti la regolare notifica delle cartelle di pagamento e inoltre non sarebbe necessario esibire la copia integrale della cartella e fornire la prova della regolare notifica tramite produzione delle cartelle e delle relative relate o avvisi di ricevimento in originale e non in fotocopia.

Considerato che, secondo questa Corte:

qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. n. 21533 del 2017);

la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l’allegazione di fotocopie non autenticate poichè la regola posta dall’art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace – trova applicazione generalizzata per tutti i documenti (Cass. n. 21003 del 2017);

ritenuto che la CTR non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha preteso, per il raggiungimento della prova dell’avvenuta notificazione delle cartelle da parte dell’Agenzia delle entrate, l’esibizione della copia integrale delle cartelle e delle relate di notifica in originale;

ritenuto pertanto che il motivo di impugnazione è fondato e quindi il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 5 maggio 2020

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