Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8451 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1122/2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, preso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO ed EMANUELE DE ROSE,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SANDRO CENSI, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 782/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. S.S. proponeva opposizione all’avviso di addebito avente ad oggetto contributi da versare alla gestione commercianti dell’Inps per gli anni 2006-2012.

2. La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza gravata, condivideva la valutazione del Tribunale circa l’insussistenza dei requisiti per l’iscrizione della gestione commercianti, argomentando che la New Wind di S.S. e c. s.n.c., di cui il S. è amministratore, aveva svolto unicamente attività di locazione di un immobile proprio, nè era risultata la partecipazione personale del S. al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

3. L’Inps ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, a sostegno del quale contesta la soluzione adottata, deducendo la violazione o falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202, 203 e 208.

4. Ha resistito con controricorso S.S., che ha depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. il ricorso è manifestamente infondato, alla luce dei principi affermati da questa Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. 6.9.2016 n. 17643, 25.8.2016 n. 17328).

2. Si è ribadito nei richiamati arresti che presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti, in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3, è lo svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale.

3. Si è poi aggiunto che la società di persone che svolga un’ attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 del 2013, Cass. n. 17643 del 2016, Cass. ord. n. 25017 del 2016). Dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale, non rileva di per sè il contenuto dell’oggetto sociale (Cass. ord. n. 25017 del 2016).

4. Si è poi ulteriormente chiarito che è necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, e che anche tale prova è a carico dell’istituto assicuratore, non essendo sufficiente a qualità di socio (neppure se illimitatamente responsabile) a far sorgere l’obbligo di iscrizione (Cass. n. 3835 del 26/2/2016).

5. L’accertamento della sussistenza (o meno) dei requisiti necessari per l’iscrizione è stato compiuto dalla Corte territoriale, che, in coerenza con i suesposti principi regolatori della materia, ha argomentato il proprio convincimento con motivazione adeguata ed immune da vizi, nei termini sopra riportati. In concreto, secondo il ragionamento del giudice di merito, si trattava di un’attività che non era finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi, nè ad atti di compravendita o di costruzione, per cui la stessa non esorbitava da quello che era il semplice godimento dell’immobile. Ha aggiunto che non era risultata la partecipazione personale del S. al lavoro aziendale, ulteriore e diversa rispetto all’attività propria della veste di amministratore.

6. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

7. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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