Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8451 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 25/03/2021), n.8451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25005-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CIACCI PATRIZIA, PULLI

CLEMENTINA, MASSA MANUELA;

– ricorrente –

contro

N.P.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARINO GIANLUIGI,

BOER ALBERTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 791/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 08/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

il Tribunale di Torino in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., rigettando l’eccezione d’improcedibilità dell’azione formulata dall’Inps per inesistenza della domanda di indennità di accompagnamento da parte di N.P.I., ha affermato che la mancata specificazione mediante “spunta”, dello spazio attestante l’impossibilità della richiedente di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita, sul certificato medico allegato alla domanda amministrativa è ininfluente ai fini dell’azione diretta al riconoscimento del diritto ad ottenere il beneficio;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo; N.P.I. ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Istituto ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione della L. n. 533 del 1973, art. 7; dell’art. 2697 c.c.; del D.M. Tesoro 9 novembre 1990, artt. 1 e 2 (pubblicato in G.U. n. 268 del 16 novembre 1990) in relazione alla L. n. 18 del 1980; del D.P.R. n. 698 del 1994, art. 1, emanato in attuazione della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11; del D.L. n. 78 del 2009, art. 20, conv. in L. n. 102 del 2009 e della Circolare Inps n. 131 del 28/12/2009, emanata in esecuzione del D.L. n. 78 del 2009, art. 20, comma 3, conv. in L. n. 102 del 2009”; censura l’affermazione della Corte territoriale secondo cui l’omessa indicazione nel certificato medico allegato alla domanda amministrativa della impossibilità di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita non costituisce condizione di procedibilità dell’azione ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione;

il motivo è infondato;

la sentenza gravata ha dato corretta attuazione al principio consolidato, affermato da questa Corte, secondo cui in tema di invalidità civile, ai fini della procedibilità del ricorso giudiziale, è sufficiente che la domanda amministrativa consenta di individuare la specifica prestazione richiesta, senza che l’eventuale assenza del certificato medico abbia ad incidere sul riconoscimento del diritto al beneficio con decorrenza dalla presentazione della medesima domanda, ove sussistano gli altri presupposti previsti dalla legge (cfr., per tutte, Cass. n. 14412 e Cass. n. 25804 del 2019);

in definitiva, il ricorso va rigettato;

le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore di N.P.I., dichiaratosi antistatario;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Inps al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.000,00 a titolo di compensi professionali, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

 

 

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