Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8451 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.L.F., elettivamente domiciliato in Roma, via

Premuda 1/A, presso l’avv. Catenacci Stefania, rappresentato e difeso

dall’avv. Mandolini Augusto giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle

Marche n. 81/2/08 del 24/6/08.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

” T.L.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto contro un avviso di irrogazione sanzioni per lavoro irregolare.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo il ricorrente invoca la giurisdizione del giudice ordinario, a seguito della sentenza costituzionale n. 130 del 2008.

Il mezzo è inammissibile, in quanto la questione di giurisdizione è ormai coperta dal giudicato, non risultando che sia stata oggetto di appello.

Con il secondo motivo il ricorrente, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, lamenta l’omessa considerazione, da parte del giudice tributario, delle dichiarazioni rese dagli altri dipendenti.

Il secondo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Il giudice tributario non ha omesso di valutare le dichiarazioni dei dipendenti, ma, con congrua motivazione, ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni dei dipendenti, registrati lo stesso giorno dell’accertamento nel libro matricola, che si presentano anche contraddittorie”.

Non spetta d’altro canto a questo giudice di legittimità procedere ad una nuova valutazione del materiale probatorio sottoposto al giudice di merito.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancata applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7, lett. a), che consente di commisurare la sanzione al periodo effettivo di lavoro irregolare.

Il terzo motivo è inammissibile, non risultando dal ricorso quali sarebbero le prove fornite per dimostrare che il rapporto di lavoro è iniziato in data successiva al 1 gennaio”;

che il ricorrente ha presentato una memoria;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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