Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8451 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 09/04/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 09/04/2010), n.8451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to S.

G.P., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Societa’ di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

MARITATO LELIO, CORRERA FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, ANTONINO SGROI,

giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

– ITALCOOP A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo

studio dell’avvocato CAMICI CLAUDIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato REHO GIOVANNI, giusta mandato a margine del

controricorso;

– MAC 3 S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso

lo studio dell’avvocato ALIFANO NICOLA MARIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TARTAGLIONE LUCA, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

SAN PAOLO RISCOSSIONI PRATO S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 857/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 25/09/2006 r.g.n. 820/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. ZAPPIA Pietro;

udito l’Avvocato CAMICI CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Firenze, la societa’ MAC 3 s.p.a. proponeva opposizione nei confronti dell’Inps, della S.C.CI. e della San Paolo Riscossioni Prato s.p.a., concessionaria del servizio di riscossione, avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) con la quale la societa’ suddetta le aveva chiesto, per conto della sede Inps di (OMISSIS), il pagamento della somma di Euro 54.152,45 per asserita omissione contributiva e somme aggiuntive relative al periodo settembre 1997 – settembre 1999 sul presupposto che la societa’ predetta avesse fatto illecito ricorso a prestazioni di manodopera di personale formalmente dipendente dalla Italcoop, societa’ cooperativa a r.l., con conseguente violazione della disposizione di cui alla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 e del divieto di interposizione di manodopera. Chiedeva pertanto l’annullamento della cartella esattoriale opposta, contestando la sussistenza della dedotta ipotesi interpositoria.

Con sentenza in data 28.11.2003 il Tribunale di Firenze accoglieva l’opposizione sul preliminare rilievo che, a prescindere dalla sussistenza o meno dell’asserita intermediazione di manodopera, la pretesa contributiva dell’Inps trascurava del tutto il fatto che i soci della cooperativa Italcoop che avevano prestato la loro opera presso la predetta opponente risultavano regolarmente assicurati ai fini previdenziali con conseguente versamento dei contributi da parte della cooperativa sopra indicata.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’Inps lamentandone la erroneita’ sotto diversi profili e chiedendo il rigetto della proposta opposizione.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 9.6.2006, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps con due motivi di impugnazione.

Resistono con controricorso la Mac 3 s.p.a. e la Italcoop a r.l..

La San Paolo Riscossioni Prato s.p.a. non ha svolto attivita’ difensiva.

Diritto

Col primo motivo di gravame l’Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 e degli artt. 2115, 1180 e 2036 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

In particolare rileva il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva rigettato il proposto gravame ritenendo superfluo accertare la sussistenza o meno di una ipotesi vietata di interposizione di manodopera, affermando la rilevanza dei versamenti effettuati dalla societa’ interposta (Italcoop s.r.l.). Per contro in materia previdenziale, stante la natura pubblicistica del rapporto assicurativo, non era ipotizzabile alcuna forma di fungibilita’ fra soggetti tenuti all’adempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che la posizione del terzo, unitamente al suo eventuale diritto a ripetere quanto in modo indebito pagato, risultava del tutto indifferente alla vicenda intercorrente fra l’ente previdenziale e l’effettivo datore di lavoro. Cio’ in quanto la nullita’ del contratto fra committente ed appaltatore comportava che solo sull’appaltante (o interponente) gravassero gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, non potendosi configurare una concorrente responsabilita’ dell’appaltatore (o interposto) in virtu’ dell’apparenza del diritto e dell’apparente titolarita’ del rapporto di lavoro, stante la specificita’ del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli interessi ad esso sottesi.

Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.; nullita’ del procedimento a causa dell’omessa pronuncia e motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Rileva in particolare il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale, assumendo che l’adempimento delle obbligazioni contributive ad opera della cooperativa interposta rendeva ininfluente ogni ulteriore accertamento, aveva omesso di verificare l’esistenza (o meno) nel caso di specie di una ipotesi di interposizione fittizia di manodopera, con violazione dell’art. 112 c.p.c..

Il primo motivo di ricorso e’ infondato.

Ed invero, per quel che riguarda la problematica concernente la dedotta esistenza di effetti liberatori in relazione al versamento dei contributi effettuato dalla societa’ ed. interposta, ritiene il Collegio di dover senz’altro condividere l’impostazione fornita dalla Corte territoriale nell’impugnata sentenza circa la rilevanza dell’adempimento di tali obbligazioni da parte dell’appaltatore.

Sul punto questa Corte ha gia’ avuto modo di evidenziare, sin dalla sentenza 23.1.2004 n. 12509, che alla luce del disposto di cui all’art. 1180 c.c. deve ritenersi che l’obbligazione puo’ essere adempiuta con effetti satisfattivi anche da un terzo; ed ha altresi’ rilevato, con riferimento ai pagamenti di contributi effettuati dal datore di lavoro fittizio (appaltatore o interposto), l’irripetibilita’ da parte dello stesso dei contributi gia’ versati, non essendo possibile ritenere (ai sensi dell’art. 2036 c.c.) la scusabilita’ dell’errore sulla identita’ dell’effettivo debitore, e non potendosi consentire, nell’ottica di assicurare al lavoratore una maggiore protezione, che sia annullata la posizione contributiva costituita a suo favore da parte del datore di lavoro apparente.

In particolare questa Corte, esaminando analoga fattispecie, di contributi previdenziali pagati dal datore di lavoro apparente, ed identica questione di diritto, ha affermato il principio che “in ipotesi di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non e’ configurabile una concorrente obbligazione del datore di lavoro apparente con riferimento ai contributi dovuti agli enti previdenziali; rimane, tuttavia, salva l’incidenza satisfattiva di pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell’art. 1180 c.c., comma 1, ivi compreso lo stesso datore di lavoro fittizio” (Cass. sez. lav., 25.1.2008 n. 1666), rilevando altresi’, con riferimento all’argomento apparentemente ostativo tratto dall’art. 2036 c.c., comma 1, secondo cui chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base ad un errore scusabile, puo’ ripetere cio’ che ha pagato in tal modo eliminando l’effetto satisfattivo a favore del terzo, che deve escludersi che possa considerarsi scusabile l’errore sull’identita’ dell’effettivo debitore di chi e’ corresponsabile della violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1.

Ed ha rilevato che “tale conclusione e’ conforme alle finalita’ della L. n. 1369 del 1960, che mira ad assicurare al lavoratore una maggiore protezione e non certo intende esporre lo stesso ad azioni di ripetizione delle retribuzioni gia’ corrispostegli, ne’, con riferimento ai contributi previdenziali, intende consentire che sia annullata la posizione contributiva costituita a suo favore da parte del datore di lavoro apparente” (Cass. sez. lav., 25.1.2008 n. 1666).

A tale conclusione non osta il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 26.10.2006 n. 22910, richiamata dall’Istituto ricorrente, secondo cui gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro, nonche’ gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, gravano solo sull’appagante (o interponente), sicche’ non puo’ configurarsi una concorrente responsabilita’ dell’appaltatore (o interposto) in virtu’ dell’apparenza del diritto e dell’apparente titolarita’ del rapporto di lavoro, stante la specificita’ del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli interessi ad esso sottesi. Tale principio, tenuto presente sia dalla sentenza impugnata sia dalla giurisprudenza di legittimita’ citata, esclude una responsabilita’ concorrente dell’interposto, ma non impinge sulla norma dell’art. 1180 c.c., comma 1, relativa all’effetto liberatorio del pagamento del terzo, quale deve ritenersi l’interposto, proprio in conseguenza di quanto affermato dalle Sezioni Unite.

Si deve percio’ ritenere superato il contrario orientamento, richiamato dal ricorrente, di cui a Cass. sez. lav., 5.11.1988 n. 5991 (e fatto proprio altresi’ da Cass. sez. lav., 9.10.1995 n. 10556), dovendosi ribadire il principio di diritto che i pagamenti dei contributi da parte dell’intermediario (c.d. datore di lavoro apparente) hanno effetto estintivo del debito contributivo del datore di lavoro effettivo, totale o parziale, a seconda della loro entita’ e del regime contributivo del rapporto di lavoro effettivo e di quello apparente.

Deve pertanto ritenersi, siccome ulteriormente rilevato da questa Sezione con la recente sentenza 28.7.2009 n. 17501, che il pagamento dei contributi da parte dell’intermediario (datore di lavoro apparente) ha effetto estintivo rispetto al debito contributivo del datore di lavoro effettivo.

Alla stregua di quanto sopra il suddetto motivo di ricorso appare non fondato; ed in questa statuizione va assorbito l’ulteriore rilievo di cui al secondo motivo di gravame essendo, a seguito di tale pronuncia, del tutto inconducente ogni statuizione sulla esistenza o meno nel caso di specie di una ipotesi di interposizione fittizia, e non potendosi quindi ravvisare alcuna violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.

Il proposto gravame va pertanto rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della Mac 3 s.p.a. e della Italcoop a r.l., che si liquidano, per ciascuna societa’, come da dispositivo; nessuna statuizione va adottata nei confronti della San Paolo Riscossioni s.p.a., non avendo la stessa svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida, per ciascun resistente costituito, in Euro 39,00, oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

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