Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8450 del 31/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.31/03/2017), n. 8450
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1121/2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, in proprio e quale
procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI
INPS SCCI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,
rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati
LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE e
GIUSEPPE MATANO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli
avvocati MAURIZIO E GIULIANO MANNA, giusta procura speciale in calce
al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 133 del 2014,
pubblicata il 19.9.2014
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. B.M. proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Prato avverso l’avviso di addebito avente ad oggetto il pagamento di contribuzione alla gestione commercianti dell’Inps per il periodo 2006/2013.
2. Il Tribunale con la sentenza n. 133 del 2014 dichiarava insussistente l’obbligazione contributiva, sul presupposto che non risultavano i presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti in quanto la Filatura B. s.a.s., di cui il ricorrente era socio accomandatario, trasformatasi in data (OMISSIS) in Fanny s.r.l., aveva cessato dal (OMISSIS) l’attività industriale di filatura di lana ed era rimasta proprietaria di due fondi, concessi in locazione a terzi, sicchè la sua attività era limitata alla riscossione dei canoni.
3. La Corte d’Appello di Firenze, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Inps avverso la suddetta sentenza, ritenendo che esso non avesse ragionevoli probabilità di essere accolto, essendo del tutto condivisibile la valutazione del Tribunale.
4. L’Inps ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale, a sostegno del quale contesta la soluzione adottata, deducendo la violazione o falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202, 203 e 208 e della L. n. 45 del 1986, art. 3, comma 2.
5. B.M. ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. occorre rilevare in limine litis l’inammissibilità del ricorso, alla luce di Cass. S.U. n. 25043 del 7/12/2016, che ha chiarito che se l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., sia stata letta in udienza, il termine per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, da identificarsi in quello c.d. breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, decorre dall’udienza stessa per le parti presenti, o che avrebbero dovuto esserlo, secondo la previsione di cui all’art. 176 c.p.c..
2. Nel caso in esame, infatti, 1′ ordinanza prevista dell’art. 348 ter c.p.c., comma 1, è stata letta all’udienza del 22.10.2015, come risulta dal relativo verbale allegato agli atti, mentre la consegna del ricorso per la notifica è avvenuta in data 28.12.2015.
3. Segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.
4. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017