Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8450 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 25/03/2021), n.8450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17844-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della

SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, D’ALOISIO CARLA, VITA

SCIPLINO ESTER ADA, DE ROSE EMANUELE;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1028/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Palermo, a conferma della sentenza del Tribunale di Agrigento, ha dichiarato non dovuti da G.G. i contributi alla gestione separata relativi ai redditi da lavoro autonomo dallo stesso prodotti nell’anno 2007 ed oggetto dell’avviso di pagamento del 23.12.2014 notificato dall’Inps al contribuente, titolare di altra posizione assicurativa in quanto lavoratore dipendente, in data 16.2.1015;

la Corte territoriale, pur consapevole dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte con le sentenze n. 30344 del 2017 e n. 30345 del 2017 e successive del 2018, ha sostenuto che, trattandosi di uno strumento residuale, la gestione separata non riceve applicazione qualora la tutela previdenziale del libero professionista iscritto ad albi o elenchi di categoria è rimessa alla competenza gestionale esclusiva delle casse private di appartenenza;

la stessa Corte ha altresì ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione (ri)proposta dal G., considerando quale dies a quo di decorrenza della stessa la data di esigibilità del credito (16.6.2008);

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di due motivi;

G.G. è rimasto intimato;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’istituto ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26 e ss. e del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, conv.to con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; nonchè in connessione con le predette disposizioni della L. 4 marzo 1958, n. 179, art. 3; della L. 3 gennaio 1981, n. 6, artt. 10 e 21; degli artt. 7, 23 e 37 Statuto INARCASSA – Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti approvato con decreto interministeriale del 28.11.1995 (comunicato del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 20.12.1995, n. 1189700, in G.U., 20.12.1995, n. 296) applicabile ratione temporis”;

censura l’erronea interpretazione del quadro normativo di riferimento offerta dalla Corte territoriale, sostenendo che dalle norme richiamate in epigrafe avrebbe dovuto dedursi che l’odierno controricorrente era tenuto, comunque, ad iscriversi alla gestione separata e a versare i relativi contributi;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.; della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31, del D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 10,13 e 18, (come modificato dal D.Lgs. n. 422 del 1998, art. 2,) del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1 e 2, così come modificato dal D.L. n. 63 del 2002, art. 2, conv. con modificazioni nella L. n. 112 del 2002, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, così come modificato dal D.P.R. n. 435 del 2001, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 2, lett. F), e art. 36-ter”;

contesta la decisione sul punto in cui ha individuato la decorrenza del dies a quo della prescrizione quinquennale nella scadenza del pagamento dei contributi, e non invece nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi, momento nel quale l’ente entra nella materiale possibilità di conoscere con certezza la sussistenza dell’obbligazione contributiva e l’ammontare di essa;

denuncia, inoltre, la mancata applicazione della sospensione del termine di prescrizione quinquennale in attuazione dell’art. 2941 c.c., n. 8, per non avere, la Corte territoriale, tenuto conto che il G. aveva omesso la compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi;

per ordine logico, si rende necessario esaminare per primo il secondo motivo; esso è infondato;

il primo assunto circa il dies a quo del termine di prescrizione è infondato alla luce di principi espressi da questa Corte da ultimo in Cass. 5141/2021, secondo cui esso va individuato nella data di scadenza del termine per il pagamentoo dei contributi, non già nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass. n. 19403 del 2019; Cass. n. 27950 del 2018);

il secondo assunto, circa la mancata applicazione della sospensione a causa della omessa compilazione del quadro RR allegato alla dichiarazione dei redditi da parte del G., non risulta ammissibilmente supportato dall’istituto ricorrente;

nel ricorso per cassazione non è stata trascritta nè prodotta nella sua integralità la dichiarazione dei redditi, completa del Modulo RR, e neppure la parte si è premurata di localizzarne l’allegazione nel giudizio di merito;

in conformità ai consolidati principi di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 e art. 369 c.p.c., n. 6 il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

la questione di diritto relativa alla mancata applicazione della sospensione in ragione dell’omessa compilazione del quadro RR allegato alla dichiarazione dei redditi non risulta essere affrontata nella sentenza d’appello, così che essa, genericamente prospettata col secondo motivo di ricorso, deve assumersi proposta inammissibilmente per la prima volta in sede di legittimità;

qualora con il ricorso per cassazione sono prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, la parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice del merito, ma altresì – in ossequio al principio di specificità del ricorso – di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente la questione oggetto della doglianza sia stata posta, in modo da consentire a questa Corte di valutare ex actis la veridicità di quanto sostenuto (ex multis, Cass. n. 6945 del 2018);

il primo motivo di ricorso è assorbito in conseguenza dell’inammissibilità e infondatezza del secondo motivo;

in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese in favore dell’intimato;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

 

 

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