Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8450 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 09/04/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 09/04/2010), n.8450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2074-2007 proposto da:

L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato PANICI PIERLUIGI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALLEVA PIERGIOVANNI,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 370/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/09/2006 r.g.n. 519/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO BALLETTI;

udito l’Avvocato ALLEVA PERGIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo

del ricorso, rigetto del primo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso dinanzi al Tribunale – giudice del lavoro di Ravenna L.V. conveniva in giudizio l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (in acronimo I.N.P.S.) e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (in acronimo I.N.A.I.L.) chiedendo che, previo accertamento della sua esposizione all’amianto dal (OMISSIS) nell’esercizio delle mansioni svolte presso l’azienda COPA (Cooperativa Produttori Agricoli), venisse dichiarato il suo diritto, nei confronti dell’INPS, di ottenere la rivalutazione dell’anzianità contributiva mediante il computo, ai fini del pensionamento, degli anni di attività lavorativa con esposizione ad amianto, moltiplicati per il coefficiente 1,5, così come previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8. A tale scopo il ricorrente esponeva che, nell’adempimento delle sue mansioni – dapprima, di operaio specializzato aiuto cantiniere e, poi, di capo cantiniere – era rimasto esposto alla inalazione di polveri di amianto perchè, nel corso delle fasi di filtraggio del vino, venivano scaricati nei macchinari sacchetti di polvere di amianto dal peso di dieci chili l’uno.

Radicatosi il contraddittorio con entrambi i convenuti, il Tribunale di Ravenna, con sentenza del 5 marzo 2001, statuiva che il ricorrente era stato esposto all’amianto per oltre dieci anni ai fini della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e che, quindi, aveva diritto alla maggiorazione contributiva per il periodo lavorativo svolto presso gli stabilimenti della azienda COPA di (OMISSIS); ma – a seguito di appello principale dell’I.N.P.S. e di appello incidentale dell’I.N.A.I.L. e costituitosi il L. – la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 20 settembre 2006, dichiarava, in riforma dell’impugnata decisione, il difetto di legittimazione passiva dell’I.N.A.I.L e rigettava la domanda proposta dal L. nei confronti dell’I.N.P.S. con il ricorso introduttivo del 21 luglio 1999, compensando le spese del doppio grado di giudizio e ponendo le spese per la c.t.u. a carico dell’I.N.P.S..

Per la cassazione di questa sentenza L.V. propone ricorso sostenuto da due motivi.

L’unico intimato (I.N.P.S.) resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo di ricorso il ricorrente – denunciando “violazione e falsa applicazione dell’art. 637 cod. proc. civ., comma 2” censura la sentenza impugnata “per avere la Corte di appello disposto la citazione di ufficio dei testi S.A. e L.P. sulla circostanza della esposizione di durata decennale all’amianto non contestato dall’ente convenuto, nè oggetto di prova contraria, e sulla effettiva attuazione ed applicazione della circolare n. 26 dell’8 ottobre 1981 (circostanza anche questa mai dedotta come thema probandun)”.

Con il secondo motivo il ricorrente – denunciando “insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” – rileva che “la questione decisiva attiene alla verifica giudiziale se, anche dopo la fine del (OMISSIS), la COPA abbia continuato ad usare l’amianto nelle operazioni di filtraggio del vino, nonostante la circolare ministeriale dell’8 ottobre 1981, con la censura in ordine al denunziato vizio motivazionale che tale ulteriore utilizzo fino al 1988 è stato confermato in modo preciso, e per nulla generico, dai testi C., F. e Ca. e nei confronti a tale risultanza istruttoria la Corte di Appello di Bologna non ha formulato alcun rilievo di attendibilità (limitandosi a definirle, ingiustamente, “generiche”), formulando solo una ipotesi di tipo presuntivo (e cioè che la circolare ministeriale avesse effettivamente comportato da subito o dopo qualche mese, la cessazione dell’utilizzo)”; per cui – a definitiva conferma della erroneità della decisione evidenzia che “sul tema fattuale essenziale della esposizione ultradecennale all’amianto, vi erano, da un lato, testimonianze precise e documenti di supporto, dall’altro nessuna risultanza istruttoria contraria in ordine alla verificazione o non verificazione del fatto, ma solo un provvedimento amministrativo, la cui esistenza non consente di inferire nulla circa l’effettiva della sua attuazione”.

2 – Entrambi i motivi di ricorso – da valutarsi congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi – sono meritevoli di accoglimento nei limiti di seguito precisati.

2/a – A parte il rilievo formale dell’errore contenuto all’inizio della motivazione della sentenza impugnata (pagine non numerate) – ove dapprima, si legge “i quattro motivi, da esaminare per la loro evidente connessione sono fondati per la ragione appresso esposte”, e subito dopo, in evidente grossolana contraddizione, “i quattro motivi, da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondati per le ragioni appresso esposte” -, si rimarca, in merito alla circostanza contestata (circa “l’esposizione di durata decennale all’amianto”), che la Corte di appello di Bologna ha ritenuto non sussistere (donde il rigetto del ricorso introduttivo del L.) in base alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio secondo cui “soltanto nel periodo decorrente dal (OMISSIS) l’esposizione del lavoratore era stata pari o superiore ai valori limite previsti dal D.Lgs. n. 277 del 1991”.

Ma, nel riportarsi alla relazione del c.t.u.; la Corte territoriale ha omesso di considerare – così come specificamente contestato dal ricorrente – che la consulenza era stata ammessa in relazione a differenti quesiti che non sono stati precisati nella sentenza impugnata ma che vengono trascritti integralmente nel ricorso in osservanza al principio di autosufficienza al ricorso per cassazione id sunt: “1) se, nel caso in esame, la esposizione del lavoratore appellato all’amianto fosse pari o superiore ai valori limite previsti dal D.Lgs. n. 277 del 1991; 2) se il predetto lavoratore fosse stato o meno assicurato all’I.N.A.I.L. per il rischio di asbestosì o se ricorrevano le condizioni previste dalla legge per l’assicurazione obbligatoria”. Quindi, come esattamente ha denunciato il ricorrente, “nessun quesito veniva affidato al c.t.u. interno alla durata retrodecennale dell’esposizione”, per cui su tale questione l’ausiliare del giudice non era legittimato a intervenire atteso che “il giudice non può decidere la lite in base ad una questione rilevata d’ufficio senza averla previamente sottoposta alle parti, al fine di provocare sulla stessa il contraddittorio e consentire lo svolgimento delle rispettive difese in relazione al mutato quadro della materia del contendere, dovendo invece procedere alla segnalazione della questione medesima e riaprire su di esse il dibattito, dando spazio alle consequenziali attività delle parti:

infatti, ove lo stesso giudice decida in base a questione rilevata d’ufficio e non segnalata alle parti, si avrebbe violazione del diritto di difesa per mancato esercizio del contraddittorio, con conseguente nullità della emessa pronuncia” (Cass. n. 15194/2008).

In particolare – non avendo la parte convenuta-appellante contestato, (e provato o richiesto di provare) specificamente la circostanza in discussione concernente “l’esposizione di durata ultradecennale dell’amianto” essendosi essa limitata a eccepire in limine litis “l’interpretazione della L. n. 257 del 1992, art. 13 riguardo ai benefici spettanti ai lavoratori che avessero perso il posto di lavoro a seguito dei divieti di utilizzo dell’amianto e alla individuazione della soglia di esposizione identificata nella diffusione di almeno 100 fibre/litro area” – ha errato il Giudice di appello nel non considerare che “nel rito del lavoro la preclusione in appello dell’eccezione nuova, relativa a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili d’ufficio, sussiste nel caso in cui la stessa, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati nel giudizio di primo grado, ma tali da escludere gli effetti giuridici del fatto costitutivo ex adverso affermato, abbia introdotto nel giudizio di secondo grado un nuovo tema di indagine, così alterando i termini sostanziali della controversia, con conseguente violazione del principio del doppio grado di giurisdizione” (Cass. n. 4583/2008).

In ogni caso, la c.t.u. non costituisce un mezzo istruttorie in senso proprio poichè ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze, per cui la consulenza non è qualificabile come una “prova vera e propria” o come “un inizio di prova” (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3881/2006), che possa consentire di accertare prima e valutare poi in fatto che potrà affiorare in presenza di già verificatisi decadenze o preclusioni in assenza di una esplicita specifica richiesta di parte e in violazione del diritto di difesa per mancata garanzia del contraddittorio e, pure, del principio del doppio grado di giurisdizione.

2/b – Sotto altro profilo ha errato la Corte di appello di Bologna nella valutazione delle risultanze probatorie in violazione del principio ex art. 116 cod. proc. civ. atteso che la violazione resta censurabile in sede di legittimità quando “il giudice del merito valuta una prova e in genere una risultanza probatoria non già secondo il suo prudente apprezzamento, ma sulla scorta di altri e diversi valori, oppure attribuisce ad esso un valore legale tipico che il legislatore prevede per una diversa risultanza istruttoria” (Cass. n. 26965/2007).

Nella specie, a conferma della cennata errata valutazione, si rileva che: a) impropriamente la Corte di appello ha conferito decisiva rilevanza probatoria alle conclusioni del c.t.u. che per quanto dianzi precisate non possono contribuire “prova” o “inizio di prova”;

b) per quanto concerne la prova cd. confermativa della deposizione dell'”enologo S.”, questa Corte ha precisato che “in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni de relato actoris e quelli de relato in genere” i primi depongono su fatti e circostanze di cui sino stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, cosi che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell’accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa; gli altri testi, quelli de relato in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perchè indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (Cass. n. 8358/2007);

c) del tutto sommariamente – e, quindi, immotivatamente – La Corte territoriale ha affermato che “le disposizioni espletate in primo grado, essendo molto generiche ed approssimative, non assumono decisiva rilevanza per smentire le conclusioni del c.t.u.” (che ripetesi non rivestono valore di prova) mentre al contrario, le deposizioni dei testi C., F. e CA. – trascritte in ricorso – appaiono precise e convincenti nel senso che il C. ha lavorato assieme al L. dal (OMISSIS), il F. dal (OMISSIS), il CA. dal (OMISSIS); d) l’emanazione di una “circolare ministeriale” – in base alla quale la Corte di appello conclude assiomaticamente il proprio ragionamento nel caso che “non può mantenersi conto del fatto che, a partire del (OMISSIS), era sopravvenuto il bando ministeriale dell’amianto, per cui non può che fortemente presumersi (in difetto di prova certo contraria) che l’attività di filtraggio con amianto sia diventata sempre più residuale, con l’ulteriore conseguenza che anche l’intensità delle esposizioni non può che essere andata scemando nel tempo” (pagg. 32 e 33 della sentenza impugnata) non costituisce certo elemento di prova in quanto detta circolare (o “bando ministeriale dell’amianto” può essere osservata ovvero non osservata, sicchè restano sempre da provare ritualmente che il L., dopo atto anni di esposizione all’amianto (come riconosciuto dalla stessa Corte di appello), non fosse più rimasto soggetto a tale esposizione. Prova che sul punto non è stato offerta dall’ I.N.P.S. anche perchè – come quanto dianzi rilevato sub “capo 2/a” – su tale specifica circostanza l’Istituto nulla aveva ritualmente dedotto e che, oltretutto, non può essere raggiunta sulla base di “presunzioni” siccome asserito in ultimo analisi dal Giudice di appello, tenuto comunque conto che nella sentenza impugnata non vi è traccia di un percorso motivazionale in merito alla precisione ed alla gravità delle asseriti presunzione, così rilevanti in contrasto agli altri elementi di giudizio, mentre “in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice; da ciò consegue che il convincimento del giudice sulla verità di un fatto può basarsi anche su una presunzione, eventualmente in contrasto con altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari, alla sola condizione che fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria” (Cass. n. 9245/2007).

2/c – Appare, quindi evidente che la Corte di appello di Bologna ha valutato le risultanze probatorie non già secondo un prudente e corretto apprezzamento, ma sulla scorta di altri e non corretti valori e attribuendo ad essi un inesatto valore legale tipico previsto per diverse risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 26965/2007). In ogni caso il percorso argomentativo adottato nella sentenza impugnata presenta lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico-giuridico posto a fondamento della decisione. Al riguardo, specie alla base del disposto dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 e del raffronto tra il testo vigente e quello anteriore alla “novella” nel 1950, la Corte di cassazione non può certo abdicare ad ogni compito di verifica della sussistenza di una corretta motivazione dovendosi pur sempre discriminare tra obbligo formale di motivare e obbligo di fondare in modo sufficiente il proprio convincimento: ma, in entrambe le ipotesi, è imposto al giudice di spiegare il decisum in base a criteri non viziati da errori logici o giuridici e, anche, di risolvere la questione di fatto secondo i canoni metodologici che dall’ordinamento giuridico sono per essa immediatamente espressi o, comunque, ricavabili (cpv.

Cass. n. 17817/2005): doveri che nella specie, la Corte di appello di Bologna non ha – per quanto dinanzi specificamente rilevato sub “capo 2/a e 2/b” – sicuramente osservato nel valutare il contenuto delle contestazioni difensive inter partes e le risultanze probatorie acquisite. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata – in relazione ai motivi di ricorso siccome accolti – e la causa va rinviata ad altro giudice – che si designa nella Corte di appello di Firenze – perchè proceda al riesame della controversia secondo quanto dianzi statuito e provveda, poi, alla corretta motivazione del conseguente decisum.

Il Giudice del rinvio provvedere, altresì, in ordine delle spese del giudizio di cassazione (art. 385 c.p.c., comma 3).

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

 

 

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