Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 845 del 15/01/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 845 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso 26385-2010 proposto da:
VENEZI A GRAZINO VNZGZN36E1 4 A509Y, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio
dell’avvocato FRISANI PIETRO L, che lo rappresenta e difende,
giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

Contro
MINISTERO DELL’ECONOMLk E DELLE FINANZE
80415740580 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

Data pubblicazione: 15/01/2013

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende, ope leg,is;

CatItIV IICOITEllte

avverso il decreto nel procedimento R.G. 6811/09 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/10/2012

dal

Consigliere

Relatore

Dott.

ANDREA

SCALDAFERRI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

In fatto e in diritto
1. Con ricorso alla Corte d’appello di Napoli, Grazino Venezia
proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della legge n.89/2001
per violazione dell’art.6 della GE.D.U. a causa della irragionevole
durata del giudizio dinanzi al TA.R. Campania instaurato nel
novembre 1998 ed ancora pendente nel dicembre 2009. La Corte
d’appello, con il decreto indicato in epigrafe, ha rigettato la domanda,
ritenendo di poter escludere nella specie il pregiudizio non
patrimoniale normalmente conseguente al protrarsi del giudizio oltre la
durata ragionevole, sulla scorta della omessa presentazione, sino
all’ottobre 2009, di istanze sollecitatorie e della conseguente
presumibile carenza di interesse alla decisione,
2. Avverso tale decreto il Venezia ha proposto ricorso a questa Corte
affidato ad unico motivo, cui resiste l’Amministrazione con
controricorso.
3. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.
Ric. 2010 n. 26385 sez. M1
-2-

ud. 05-10-2012

D’APPELLO di NAPOLI del 24.3.2010, depositato il 29/03/2010;

4. Il ricorrente censura, sotto il profilo della violazione dell’art. 2 legge
n.89/2001 e dell’art.6.1 della C.E.D.U., la valutazione in ordine alla
sussistenza nella specie di circostanze idonee ad escludere la
presunzione di sofferenza e disagio per la protrazione del processo
oltre il limite di durata ragionevole.

Deduce che la ritardata

Amministrazione di dare pronta risposta alla richiesta di giustizia, nè
d’altra parte giustifica la presunzione di carenza di interesse del
cittadino alla decisione.
5. Il motivo è fondato. La sofferenza morale per l’eccessivo protrarsi
del processo, quale conseguenza normale di tale irragionevole durata,
non può essere disconosciuta alla parte per il solo fatto che abbia
tardato a presentare istanze sollecitatorie, atteso che tale circostanza,
per consolidato orientamento di questa Suprema Corte a seguito della
nota S.U.n.28507/05, può assumere rilevanza solo ai fini
dell’apprezzamento della entità del lamentato pregiudizio non
patrimoniale, non già per escluderlo (cfr.fra molte: n.28428/08;
n.25518/10). L’accoglimento del ricorso segue dunque di necessità.

6. Il provvedimento impugnato è pertanto cassato, e, non essendo
necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel
merito a norma dell’art.384 c.p.c.
7.

Considerato che il processo presupposto si

è

protratto

complessivamente per undici anni sino alla proposizione della
domanda di riparazione, va osservato come la Corte F.D.U. (le cui
pronunce costituiscono come noto un fondamentale punto di
riferimento per il giudice nazionale nella interpretazione delle
disposizioni della C.E.D.U.) in numerosi giudizi di lunga durata
davanti alle giurisdizioni amministrative nei quali gli interessati —come
nella specie- non risultavano aver sollecitato la trattazione e/o
Ric. 2010 n. 26385 sez. M1 – ud. 05-10-2012
-3-

presentazione di istanze sollecitatorie non toglie il dovere della

definizione del processo mostrando di avervi scarso interesse, ha
liquidato un indennizzo forfetario per l’intera durata del giudizio che,
suddiviso per il numero di anni, ha oscillato tra gli importi di C 350,00
e quello di C 550,00 per anno (cfr.procedimenti 675/03; 688/03 e
691/03; 11965/03), pur se in qualche caso non è mancata una

Strasburgo, dettati in casi analoghi, ritiene il collegio che l’importo
complessivo dell’indennizzo debba essere fissato, in relazione ad un
giudizio durato undici anni, in modo da non scendere al di sotto della
soglia di C 6.250. li rispetto dell’obiettivo di assicurare un serio ristoro
alla violazione in esame, alla stregua dei principi elaborati in sede
europea, impone dunque di liquidare in tale misura la riparazione

liquidazione superiore. Alla luce di tali orientamenti della Corte di

MA–1/

dovuta al ricorrente.

8. A tale somma debbono aggiungersi gli interessi legali dalla domanda
e, in ragione della soccombenza, le spese del doppio grado, che si
liquidano come in dispositivo tenendo conto, per il giudizio di
cassazione (cfr.S.U.n.17406/12), di quanto stabilito dal D.M. 20 luglio
2012 in attuazione dell’art.9 comma 2 D.L. n.1/2012 conv. in Legge
n.271/2012 (in particolare dei parametri indicati dalla Tabella AAvvocati per lo scaglione di riferimento, dei criteri di valutazione
previsti dall’art.4 e della riduzione prevista dall’art.9 del Decreto citato).
P.Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e,
decidendo nel merito, condanna il Ministero della Economia e Finanze
al pagamento in favore del ricorrente della somma di C 6.250,00 oltre
gli interessi legali dalla domanda e le spese, che liquida, quanto al grado
di merito, in complessivi C 1140,00 -di cui C 490 per onorari e 600
per diritti- oltre spese generali ed accessori di legge, e quanto al grado

Pie. 2010 n. 26385 sez. M1 – ud. 05-10-2012
-4-

di legittimità in C 292,50 per compenso e f, 100,00 per esborsi, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione 6/1 della
Corte di Cassazione, il 5 ottobre 2012
Il pr

L’estensore

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