Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8449 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 25/03/2021), n.8449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14953-2019 proposto da:

COMUNE DI LIZZANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio

dell’avvocato PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato RELLEVA

PIERO GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN SABA 7,

presso lo studio dell’avvocato MAGLIO SERGIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DALENA PIETRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 472/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, ha accolto la domanda di P.L., architetto, incaricato dal Comune di Lizzano della redazione del piano regolatore comunale, diretta a sentir condannare l’amministrazione a corrispondere allo stesso il compenso pattuito per l’elaborazione delle osservazioni al PRG e delle conseguenti eventuali controdeduzioni da parte del Comune;

la Corte territoriale ha stabilito che, in base alla convenzione intercorsa tra le parti, le prestazioni d’opera per le quali il P. domandava la corresponsione del compenso – attesa la loro eventualità ed imprevedibilità – esorbitavano oggettivamente dai limiti dell’incarico inerente la mera redazione dell’atto, e che pertanto, il relativo costo non era incluso nel quantum pattuito per l’approntamento del PRG;

la cassazione della sentenza è domandata dal Comune di Lizzano sulla base di due motivi;

P.L. ha depositato controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente deduce “Violazione dell’art. 342 c.p.c. – Motivazione contraddittoria e insufficiente”; erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto superata l’eccezione prospettata in appello dall’odierno ricorrente, per la quale il ricorso del P. non aveva specificato i motivi di dissenso rispetto alla sentenza del Tribunale di Taranto; sostiene che il P., nell’atto costitutivo in appello si era limitato a contestare l’interpretazione di una dichiarazione resa dai professionisti in merito alla convenzione, che il Tribunale aveva posto a fondamento delle proprie conclusioni;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia “Violazione degli artt. 1362,1363,1366 e 1369 c.c. per errata interpretazione delle norme contrattuali di cui alla convenzione del 18.2.1987 stipulata tra il Comune ricorrente e il professionista intimato”; la doglianza si appunta sulla errata interpretazione degli artt. 3 e 6 della convenzione stipulata tra le parti alla stregua della normativa regionale che disciplinava al tempo la formazione dei piani regolatori: la Corte territoriale avrebbe mancato di interpretare la fonte delle obbligazioni pattuite inter partes in base al significato complessivo delle clausole in essa contenute;

il primo motivo è inammissibile, in quanto non specificamente dedotto;

al fine di prospettare ammissibilmente la censura parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere o produrre l’atto d’appello dal quale poter evincere il mancato rispetto, da parte dell’appellante, delle modalità di redazione dell’atto, previste a pena di inammissibilità, attraverso la specifica indicazione dei motivi di dissenso dalla sentenza di prime cure, che aveva dichiarato l’infondatezza della sua originaria domanda;

in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

il secondo motivo è parimenti inammissibile;

il consolidato indirizzo giurisprudenziale in tema di ermeneutica contrattuale afferma che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss.; da ciò consegue che la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale, non può contestare in sede di giudizio di legittimità la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito;

inoltre, il ricorrente per cassazione che voglia contestare il criterio interpretativo adottato dal giudice del merito è tenuto non solo a fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed dei principi in esse contenuti, ma, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (cfr. Cass. n. 27136 del 2017);

nel caso in esame, si osserva come la stessa Corte territoriale abbia espressamente escluso la possibilità di un’interpretazione in base al solo criterio letterale, in ragione della rilevata scarsa chiarezza del testo dell’art. 6 della convenzione, e ha interpretato l’atto attraverso la lettura complessiva di tutte le pattuizioni in essa contenute, con ciò ricorrendo proprio al criterio interpretativo della cui mancata applicazione il ricorrente si duole in questa sede;

in ogni caso, quanto alla corretta deduzione dell’asserito vizio di omessa interpretazione in base all’esame complessivo delle clausole contrattuali, il ricorrente non ha indicato nè gli elementi di fatto dai quali si sarebbe potuta rilevare la comune intenzione delle parti, nè gli specifici punti del regolamento contrattuale della cui mancata considerazione da parte del giudice d’appello si duole in questa sede;

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e se ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 3.500,00 a titolo di compensi professionali, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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