Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8449 del 09/04/2010
Cassazione civile sez. lav., 09/04/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 09/04/2010), n.8449
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BALLETTI Bruno – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1211-2007 proposto da:
L.B. in proprio e quale procuratore speciale di L.
G. nella qualità di erede di L.A., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio
dell’avvocato TRALICCI GINA, che lo rappresenta e difende, giusta
mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, giusta mandato in calce
alla copia notificata del ricorso;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 7784/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 03/01/2006 r.g.n. 9041/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/01/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO BALLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO Riccardo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3 gennaio 2006 la Corte di appello di Roma (sezione lavoro), in riforma della decisione del Tribunale di Roma-Giudice del lavoro del 16 maggio 2003, rigettava la domanda originariamente proposta da L.B. (in proprio e quale procuratore speciale di L.G. nella qualità di erede di L. A.) nei confronti dell’I.N.P.S. intesa ad ottenere il pagamento di quanto dovuto a titolo di rivalutazione monetaria e interessi sui ratei della pensione corrisposti dall’Istituto con ritardo e senza gli accessori di legge.
La Corte territoriale riteneva che “alla fattispecie in esame si applicava il D.L. n. 103 del 1991, art. 6 per sancirne appunto, la decadenza, in quanto, qualora l’Istituto provveda a riconoscere il trattamento dovuto ed a liquidare in unica soluzione i ratei già precedentemente maturati, il termine di decadenza (decennale, triennale o annuale a seconda della prestazione previdenziale e del regime applicabile) andrà computato a decorrere (in caso di mancata o tardiva attivazione dei rimedi amministrativi) dall’originaria domanda amministrativa”.
Per la cassazione della cennata sentenza L.B., come sopra, propone ricorso sostenuto da un unico complesso motivo.
L’intimato I.N.P.S. ha depositato rituale procura difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denunciando “violazione degli artt. 14 preleggi, art. 2346 cod. civ. e del D.L. n. 103 del 1991, art. 6 nonchè vizio di motivazione” – rileva conclusivamente a censura della sentenza impugnata, che “la domanda giudiziale volta ad ottenere la liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento della prestazione previdenziale, trattandosi di un adeguamento dell’importo della prestazione originaria e non di un diritto autonomo e distinto da quello concernente il trattamento previdenziale, soggiace al solo termine di prescrizione decennale” e che “la decadenza sostanziale concerne esclusivamente il diritto alla prestazione previdenziale”.
2 – Il ricorso come dianzi proposto si appalesa fondato.
Al riguardo, le Sezioni Unite hanno statuito – in tema di asserita decadenza del D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 di domanda giudiziale intesa ad ottenere l’adeguamento di una prestazione previdenziale già riconosciuta – che deve essere ribadito il principio per cui “il volere assoggettare, in caso di successiva domanda di qualche componente della prestazione già domandata all’Istituto previdenziale, ad una nuova decadenza detta richiesta finirebbe per contraddire tutte le finalità pubbliche sottese alle disposizioni dell’art. 47 cit. (cfr. già Cass. Sez. Unite n. 6491/1996); e nella stessa ottica vanno le statuizioni dei giudici di legittimità volti – a rilevare la illogicità e irrazionalità in materia previdenziale ed assistenziale della previsione di una doppia decadenza sostanziale giustificata dalle stesse finalità (certezza di erogazione delle spese afferenti al pubblico bilancio), la quale si presenterebbe come un doppio sbarramento previsto al solo fine di rendere più difficoltoso l’esercizio del diritto (Cass. n. 12516/2004 e 9543/2008); nonchè i numerosi dieta degli stessi giudici secondo cui il termine di decadenza sostanziale previsto dal citato art. 47 non può trovare applicazione allorchè la domanda giudiziale sia volta ad ottenere solo l’adeguamento della prestazione, sicchè in tale caso la pretesa non soggiace al altro limite temporale che non sia quello dell’ordinaria prescrizione decennale” (così Cass. Sez. Unite n. 12720/2009). In particolare – sull’applicabilità del regime prescrizionale concernente, come nella specie, il credito per rivalutazione monetaria e interessi legali – sempre le Sezioni Unite hanno precisato che “la rivalutazione monetaria e gli interessi legali costituiscono una componente essenziale del credito previdenziale o assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo l’originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato- la disciplina legale applicabile è pertanto sempre ed unicamente quella per lo specifico credito previdenziale o assistenziale dedotto in giudizio, con la conseguente impossibilità di ritenere assoggettata la porzione di credito contabilmente imputabile a rivalutazione e interessi ad un regime prescrizionale diverso da quello proprio ascrivibile a somma capitale, per cui specificamente il credito per rivalutazione monetaria ed interessi legali, dovuti sui ratei delle prestazioni assistenziali e corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi” (Cass. Sez. Unite n. 10955/2002).
3 – In definitiva – alla stregua delle considerazioni svolte in base alla cennata sentenza delle Sezioni Unite n. 12720/2009 – il ricorso proposto da L.B. (come sopra) deve essere accolto, sicchè la sentenza impugnata va cassata e, ai sensi dell’art. 384 cpv. cod. proc. civ., essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto:
“la decadenza di cui al D.P.R. n. 39 del 1970, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6 convertito nella L. 1 giugno 1991, n. 166 non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in se considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale abbia disconosciuto componenti essenziali del credito previdenziale, quali la rivalutazione e gli interessi legali, in cui la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma (in diversa composizione).
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010