Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8448 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 552-2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

INPS SCCI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO ed ANTONINO SGROI,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

AVEZZANA 1, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA MANFREDINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato TIZIANA IOVENE, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 724/2014 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 10/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. P.M. proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Firenze avverso l’avviso di addebito avente ad oggetto il pagamento di contribuzione alla gestione commercianti dell’Inps per il periodo dal 2006 al 2012.

2. Il Tribunale con la sentenza n. 724 del 2014 dichiarava insussistente l’obbligazione contributiva, sul presupposto che non risultavano i presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti in quanto l’oggetto sociale della Sasso Orlando s.a.s., di cui la P. era socio accomandatario, si esauriva nella gestione di due immobili di proprietà, di cui uno era la sede della società, ed i redditi erano di modesta entità.

3. La Corte d’Appello di Firenze, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Inps avverso la suddetta sentenza, ritenendo che esso non avesse ragionevoli probabilità di essere accolto, essendo del tutto condivisibile la valutazione del Tribunale.

4. L’Inps ha proposto ricorso ex art. 348 ter c.p.c., a sostegno del quale deduce la violazione o falsa applicazione della L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1 così come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 e ss. della stessa L. n. 1397 del 1960, art. 2 e degli artt. 2313, 2318 e 2697 c.c. In sostanza contesta che l’attività svolta dalla P. sia esclusa da quelle per le quali è prevista l’iscrizione alla Gestione commercianti assumendo, al contrario, che la stessa possedeva carattere commerciale, così come si evince dalla visura camerale della società, della quale la P. era l’unico socio accomandatario, sussistendo peraltro una presunzione normativa che le società diverse dalla società semplice esercitino un’attività imprenditoriale.

5. Ha resistito con controricorso P.M., mentre Equitalia Centro s.p.a. (già Equitalia Cerit s.p.a.) è rimasta intimata.

6. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. il ricorso è manifestamente infondato, alla luce dei principi affermati da questa Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. 6.9.2016 n. 17643, 25.8.2016 n. 17328).

2. Si è infatti ribadito che presupposto per 1′ iscrizione alla gestione commercianti, in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3 è lo svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale.

3. Si è poi aggiunto che la società di persone che svolga un’attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 del 2013, Cass. n. 17643 del 2016, Cass. ord. n. 25017 del 2016). Dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale, non rileva di per sè il contenuto dell’oggetto sociale (Cass. ord. n. 25017 del 2016).

4. Con specifico riferimento alle società in accomandita semplice, si è anche chiarito che la qualità di socio illimitatamente responsabile non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell’istituto assicuratore (Cass. 26/2/2016 n. 3835).

5. L’accertamento della sussistenza (o meno) dei requisiti necessari per l’iscrizione è stato compiuto dal Tribunale, che, in coerenza con i suesposti principi regolatori della materia, ha argomentato il proprio convincimento con motivazione adeguata ed immune da vizi, nei termini sopra esposti. In concreto, secondo il ragionamento del giudice di merito, si trattava di un’attività che non era finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi, nè ad atti di compravendita o di costruzione, per cui la stessa non esorbitava da quello che era il semplice godimento degli immobili.

6. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese nei confronti di Equitalia Centro s.p.a., rimasta intimata.

7. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre ad Euro, 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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