Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8448 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ITALCO Srl in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in Roma, via Monte Zebio 9/11, presso l’avv. De

Arcangelis Giorgio, rappresentato e difeso dall’avv. De Lucchi Baroni

Marco giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, sez. 11, n. 130 del 3/4/08;

udito l’avv. De Arcangelis per delega.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“La societa’ propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha riconosciuto un credito IVA di Euro 96.858,91, rigettando per il resto l’appello della societa’.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi. Puo’ essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono:

I due motivi, con i quali si lamenta la nullita’ del procedimento tributario e la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 non si concludono con il quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis”;

che la societa’ ricorrente ha presentato una memoria, in sostanza assumendo la natura sanzionatela dell’art. 366-bis;

che il collegio condivide la proposta del relatore, osservando che la declaratoria di inammissibilita’ non costituisce sanzione processuale e pertanto l’intervenuta abrogazione della norma non preclude la sua applicazione ratione temporis;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che la societa’ ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA