Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8447 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1981-2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO

PREDEN, ANTONELLA PATIERI e LUIGI CALIULO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 289/2015 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 13/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 08/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 13 luglio 2015, la Corte di Appello di Caltanissetta, per quello che rileva in questa sede, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Gela dichiarava il diritto di G.P. al beneficio di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, della maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto nell’espletamento dell’attività lavorativa presso la Raffineria di (OMISSIS) nel periodo dal 23.2.1962 al 30.9.1975;

che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’INPS affidato ad un unico motivo;

che il G. è rimasto intimato;

che è stata depositata la proposta del relatore – ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio – di accoglimento del ricorso previa verifica del perfezionamento della notifica dello stesso;

che l’INPS ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. in cui evidenzia che la notifica del ricorso al difensore domiciliatario non era andata a buon fine nonostante l’indirizzo al quale era stato in inviato il ricorso – (OMISSIS) – era quello risultante dal sito internet ufficiale del Consiglio Nazionale Forense e confermato anche dal certificato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Gela (allegato alla memoria) ragion per cui la notifica tentata presso il predetto indirizzo doveva ritenersi valida e regolare; in subordine, l’istituto chiede termine per il rinnovo della notifica ex art. 291 c.p.c.;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso va dichiarato inammissibile alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass. n. 14594 del 15/07/2016); orbene, nel caso in esame dopo la notifica non andata a buon fine l’INPS non risulta che si sia in alcun modo attivato per procedere alla rinotifica del ricorso nè il fatto che il difensore domiciliatario non fosse più all’indirizzo risultante dall’Albo degli Avvocati può essere considerata una circostanza eccezionale idonea o a giustificare l’inerzia tenuta dalla parte o a costituire presupposto per la concessione di un nuovo termine per la notifica ex art. 291 c.p.c.;

che, per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile non essendo stato notificato a controparte;

che non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio essendo il G. rimasto intimato;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014); inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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