Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8447 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 25/03/2021), n.8447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11788-2019 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MANCINI CESARE;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209,

presso lo studio dell’avvocato GABELLINI SPARTACO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1020/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Roma, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Velletri, ha riconosciuto in capo a S.S. il diritto alla corresponsione della somma di Euro 17.169,68 a titolo di differenze retributive ed Euro 8.060,33 a titolo di t.f.r. a seguito dell’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso dal 2/12/2006 al 10/3/2013 con B.E., titolare di esercizi commerciali;

ha altresì condannato quest’ultimo alla regolarizzazione della posizione contributiva della lavoratrice;

la cassazione della sentenza è domandata da B.E. sulla base di tre motivi; S.S. ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente denuncia “Erronea, falsa applicazione, omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza. Violazione dell’art. 132 c.p.c. – artt. 2094-2097 c.c.”; contestato il generale malgoverno del materiale probatorio da parte del giudice del merito, lamenta in particolare la mancata emersione della prova della qualifica datoriale del B. (p.5 ric.), il quale, socio minoritario, risultava frequentatore saltuario del negozio ove la S. svolgeva la propria prestazione;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deduce “Erronea ed omessa valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nel processo di primo grado” in relazione a tutte le circostanze valutate dal giudice dell’appello come utili a provare la natura subordinata del rapporto;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta “Erronea ed omessa valutazione applicazione all’art. 115 c.p.c.”; afferma il valore probatorio del fatto non contestato, in riferimento alla circostanza che la S. nulla avesse obiettato circa le ragioni di fatto e di diritto dedotte dal B. a sostegno della propria posizione;

il primo motivo è inammissibile;

le prospettazioni del ricorrente deducono solo apparentemente una violazione di legge, là dove mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito;

va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa “…inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.” (Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017);

il secondo motivo è inammissibile;

in base all’orientamento consolidato di questa Corte, le fonti da cui il giudice del merito ha tratto il proprio convincimento non concorrono a configurare il fatto storico decisivo;

in proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. S.U. n. 8053/2014);

la formulazione della doglianza da parte del ricorrente finisce, dunque, per denunciare non già l’omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono erroneamente valutate dalla Corte territoriale;

il terzo ed ultimo motivo è inammissibile;

esso non è specificamente formulato, e si riferisce a valutazioni operanti sul piano dell’apprezzamento di merito da parte del giudice adito;

secondo il costante orientamento di questa Corte, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunziare che il Giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. n. 26769 del 2018);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e se ne dispone la distrazione in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

 

 

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