Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8447 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

WENDECAR S.R.L., in persona del legale pro tempore, e D.T.

E., elettivamente domiciliati m Roma, via Sicilia n. 66,

presso lo studio degli avv.ti Fantozzi Augusto, Roberto Pieghi e

Francesco Giuliani, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia sez. 5^ n. 23, depositata il 30 gennaio

2009;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la societa’ contribuente propone ricorso per cassazione, in sette motivi (tesi a denunziare la nullita’ della sentenza per mancanza assoluta di motivazione, ex art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36, comma 2, nonche’ vizi di motivazione in diversa prospettiva), avverso la sentenza indicata in epigrafe reiettiva, dell’appello dalla stessa proposto contro decisione di primo grado che ne aveva respinto il ricorso contro avvisi di accertamenti iva per gli anni dal 1999 al 2003;

rilevato:

– che la motivazione della sentenza impugnata si esaurisce nelle seguenti battute: “… il Collegio si ritiene in sintonia con i giudici di primo grado. Dagli atti e dai documenti di causa risulta, infatti, che la compravendita di autoveicoli e’ stata effettuata tra soggetti residenti, ovvero la Wendecar s.r.l. e l’utilizzatore finale del bene, che ne e’ anche l’acquirente: come si evince anche dalla comparsa di costituzione in giudizio, quest’ultimo conclude il contratto versando alla ricorrente la caparra e/o dandole in permuta il proprio veicolo usato”;

– che l’Agenzia delle Entrate non e’ costituita;

osservato:

che il secondo motivo del ricorso e’ manifestamente fondato;

che, invero, le conclusioni dei giudici di appello, si rivelano espresse in termini del tutto tautologici – senza il benche’ minimo supporto argomentativo, ad eccezione di un rinvio meramente adesivo ed acritico e percio’ inidoneo (v. Cass. 2268/06, 24580/05, 11488/04, 2196/03, 18.296/02, 3066/02, 4510/00) alla motivazione della decisione di primo grado – sicche’, non offrendo alcuna possibilita’ di rintracciare e controllare la ratio decidendi (nemmeno attraverso la correlazione della motivazione con la parte narrativa), la decisione deve ritenersi dotata di motivazione solo apparente (Cass. 1756/06, 890/06);

ritenuto:

– che – restando assorbiti gli ulteriori motivi – il ricorso della societa’ contribuente va, pertanto, accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Lombardia.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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