Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8447 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 09/04/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 09/04/2010), n.8447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

OMICRON GROUP S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso

lo studio dell’avvocato VESCI GERARDO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GUASCO MARCO, PACCHIANA PARRAVICINI

AGOSTINO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO,

CORETTI ANTONIETTA, MARITATO LELIO, CORRERA FABRIZIO, giusta mandato

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

UNIRISCOSSIONI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 960/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/07/2006 r.g.n. 665/05;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. IANNIELLO Antonio;

udito l’Avvocato D’AGOSTINO ORONZO per delega VESCI GERARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per accoglimento secondo motivo,

rigetto nel resto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 20 luglio 2006 e notificata il 4 settembre successivo, la Corte d’appello di Torino ha respinto gli appelli avverso le sentenze del 12 febbraio e dell’11 novembre 2004, con le quali il Tribunale della medesima città aveva rigettato le opposizioni proposte dalla s.r.l. Omicron Group avverso due cartelle esattoriali relative al pagamento, rispettivamente di Euro 33.237,70 e 9.011,47, rispettivamente, per contributi previdenziali e per quelli di cui al SSN (e sanzioni), per avere erroneamente applicato i benefici contributivi di cui alla L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 2 in relazione a dipendenti assunti nella circoscrizione di (OMISSIS), ma residenti in altre circoscrizioni territoriali, con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi negli anni 1993 e 1994.

Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione la s.r.l.

Omicron Group, con due motivi.

Resiste alle domande con rituale controricorso l’INPS, anche quale mandatario della S.C.CI. s.p.a., mentre la Uniriscossioni s.p.a., regolarmente intimata, non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Col primo motivo, la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 407 del 1990, art. 8 dell’art. 12 disp. gen. e degli artt. 2, 3, 4, 16, 35 e 41 Cost..

Il motivo è diretto a contestare l’interpretazione effettuata dai giudici di merito della L. n. 407 del 1990, art. 8 che, prevedendo determinati benefici contributivi, li avrebbe collegati all’assunzione di personale in ambiti territoriali (tra cui quello torinese) in cui la situazione occupazionale si presenta come quantitativamente inferiore alla media nazionale.

In proposito, la ricorrente, sulla base dell’interpretazione letterale, logica e sistematica di tale disposizione di legge, contesta infatti che essa, per fruire del beneficio contributivo, stabilisca altresì il requisito della residenza dei lavoratori nella circoscrizione territoriale ove vengono assunti.

Il motivo conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “Valutare se l’interpretazione della L. n. 407 del 1990, art. 8 – secondo cui i benefici contributivi ivi disposti sono subordinati alla duplice condizione sia dell’insistenza dell’impresa, sia della residenza dei lavoratori nell’area svantaggiata individuata dal D.M. 27 dicembre 1992 – costituisca violazione della L. n. 409 del 1990, art. 8, disposizioni preliminari al codice civile, artt. 2, 3, 4, 16, 35 e 41 Cost., e pertanto la L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 2 vada interpretato nel senso che i benefici contributivi ivi previsti per i contratti di formazione e lavoro competano alle imprese qualora insistenti nelle aree svantaggiate individuate dal D.M. 27 dicembre 1992 ancorchè i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non siano residenti entro detta area svantaggiata”.

2 – Col secondo subordinato motivo la sentenza della Corte d’appello di Torino viene censurata per la totale omissione di motivazione su di un punto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 nonchè per violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 217, 225 e 233, della L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 8-18, artt. 112 e 277 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La ricorrente deduce infatti di avere censurato in sede di appello, in via subordinata, la sentenza di primo grado anche per ciò che riguarda le sanzioni applicate, senza che la Corte territoriale abbia in alcun modo preso in considerazione tali censure, pur riportate nella parte della sentenza contenente le conclusioni delle parti.

Le censure che immotivatamente non sarebbero state esaminate riguardano il rigetto dell’opposizione in ordine alla doglianza secondo cui le sanzioni applicate e ritenute corrette dal giudice erano state erroneamente quelle previste, per l’ipotesi di evasione contributiva, dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 17, lett. b, mentre avrebbe dovuto essere applicato, al caso in esame, la L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 8-18; la ricorrente aveva altresì sottoposto all’esame della Corte territoriale la doglianza secondo la quale, dato il contrasto giurisprudenziale esistente in ordine alla interpretazione della L. n. 407 del 1990, art. 8 non avrebbe dovuto comunque essere applicata la disciplina dell’evasione contributiva.

A completamento del motivo, la società riproduce le conclusioni assunte in via subordinata in sede di appello e chiede a questa Corte se la mancata pronuncia su di esse da parte della Corte d’appello di Torino comporti violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c..

Il ricorso conclude con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge.

Il ricorso è infondato nel primo motivo e fondato nel secondo.

Quanto al primo motivo di ricorso, si rileva preliminarmente che il quesito di diritto in proposito formulato dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile al ricorso in esame ratione temporis, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e art. 27, comma 2 pur ridondante e con qualche errore materiale nella indicazione della legge, appare ammissibile, in quando evidenzia l’interpretazione della legge che viene contestata, resa dalla Corte territoriale e quella che si propone a questa Corte come corretta.

La norma di legge di cui si invoca una interpretazione diversa è contenuta nella L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 8, comma 2 secondo il quale: “Per le imprese artigiane nonchè per quelle operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle Uste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla L. 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Le circoscrizioni di cui al presente comma sono individuate per ciascun anno solare con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l’impiego”.

Il D.M. 27 dicembre 1992 include anche la circoscrizione di (OMISSIS) tra quelle con la situazione occupazionale svantaggiata di cui alla legge indicata per l’anno 1993.

La ricorrente sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la norma di legge indicata vada interpretata nel senso che l’unico requisito per fruire del beneficio contributivo ivi previsto sia rappresentato dalla ubicazione dell’impresa che procede all’assunzione nella circoscrizione territoriale “svantaggiata”, restando invece indifferente il luogo di residenza del neo – assunto.

A tale interpretazione condurrebbero: il tenore letterale della disposizione, che non fa alcun riferimento al luogo di residenza dei lavoratori, la ratio della stessa, diretta a favorire l’insediamento e lo sviluppo delle imprese nelle aree “svantaggiate”, il parallelismo istituibile con altre leggi di sgravio contributivo, prima fra tutte quella nei confronti delle imprese operanti nel mezzogiorno d’Italia e infine la considerazione che la diversa interpretazione sostenuta dalla Corte territoriale porrebbe un limite contrastante con la Costituzione alla libertà di lavoro e di circolazione dei lavoratori e alla libertà di impresa.

Il tema così proposto è stato ripetutamente oggetto di esame da parte di questa Corte (cfr. ad es., Cass. 28 agosto 2007 n. 18145 e 16 settembre 2002 n. 13535), che ha raggiunto conclusioni interpretative conformi a quelle contestate dalla ricorrente.

In particolare, questa Corte ha rilevato che la normativa sui benefici contributivi ha l’obiettivo generale di favorire lo sviluppo di un particolare territorio.

“La territorialità (quale oggettivo legame con il territorio e potenziale fattore di sviluppo) è tuttavia riferibile al datore di lavoro (quale insediamento della struttura aziendale), al lavoratore (quale sua residenza) ed all’attività svolta dal lavoratore stesso.

Fattore essenziale dello sviluppo è l’insediamento della struttura aziendale (o di una unità produttiva di più ampia impresa, altrove allocata) nel territorio cui il beneficio è diretto. Questo fatto favorisce gli investimenti produttivi (imprese stimolate ad operare), l’occupazione conseguentemente effettuata, l’opera poi realizzata, le attività (strumentali o conseguenti) di altre imprese coinvolte, e (più in generale) gli indiretti necessari scambi e servizi (per l’indicazione delle finalità, anche Cass. n. 2369 del 1997, che richiama Cass. Sez. Un. n. 5570 del 1988 e Corte Cosi. 22 gennaio 1987 n. 12)…

Poichè un obiettivo del beneficio è generalmente il contributo all’occupazione dei lavoratori residenti nel territorio, la norma richiede spesso come elemento necessario al beneficio (oltre alla territorialità dell’azienda) questa residenza (in tal senso Cass. Sez. Un. n. 753 del 1999 ha interpretato la disposizione del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218).

La residenza del lavoratore nel territorio (pur tendenzialmente connessa al luogo dell’insediamento della struttura aziendale ed all’attività svolta dal lavoratore) non è tuttavia un elemento necessario alle generali finalità del beneficio, in parte realizzabili anche con lavoratori non residenti, come talora espressamente previsto (L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 38, comma 5, che introduce questa possibilità, in tal senso estendendo, con decorrenza dal 1 gennaio 2000, il beneficio previsto dal testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 59; per le situazioni anteriori a tale Legge, la giurisprudenza aveva ritenuto che il beneficio fosse subordinato alla residenza del lavoratore nel territorio: Cass. 18 febbraio 2004 n. 3194; Cass. Sez. Un. n. 753 del 1999).

Egualmente è a dirsi per il luogo ove l’attività del singolo lavoratore si svolge. Nei confronti d’una struttura aziendale insediata nel territorio e d’un lavoratore quivi residente, la localizzazione dell’attività del singolo lavoratore nel territorio beneficiato è elemento tendenzialmente connesso, e tuttavia non strettamente necessario allo sviluppo del territorio. Questo elemento, pertanto, è talora espressamente richiesto (D.L. 22 marzo 1993, n. 71, art. 1, comma 8, convertito nella L. 20 maggio 1993, n. 151; anche in giurisprudenza è stato ritenuto necessario per il godimento del predetto beneficio: Cass. 28 novembre 2001 n. 15046).

La giurisprudenza ha ritenuto necessario questo elemento anche per il godimento del beneficio previsto dal testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 59, (Cass. 25 marzo 1997 n. 2639)…

Di questa articolata normativa è parte la L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 8, comma 2: “Per le imprese artigiane nonchè per quelle operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto fra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali è dovuta in misura fissa…..”.

Questa Corte ha affermato che “requisito implicito ed ovvio” per il beneficio previsto da tale norma è che il lavoratore occupato sia residente nel territorio ove l’impresa opera; e solo con questa interpretazione “la norma assume un significato razionale e coerente allo scopo di rendere occupati i disoccupati di quelle circoscrizioni particolarmente colpite dal fenomeno della disoccupazione” (Cass. 6 settembre 2002 n. 13535).

Ed invero, l’analitico riferimento al rapporto fra iscritti e popolazione del territorio, esprimendo il fondante interesse e la ragione della norma, conferisce al rapporto la funzione di parametro del beneficio.

E’ pertanto da affermare che condizione per il godimento del beneficio previsto dalla L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 8, comma 2, è la residenza del lavoratore nella circoscrizione ivi indicata.

5.”.

L’orientamento così riportato è condiviso dal collegio, che rileva come le diverse considerazioni della società ricorrente non siano in grado di indurne un ripensamento, anche in difetto di un adeguato sviluppo di enunciazioni pretesamente legate alla necessità di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione di legge in esame.

Il motivo va pertanto respinto, col ribadire il seguente principio di diritto “il beneficio contributivo in favore delle imprese artigiane e di quelle operanti nelle circoscrizioni che presentino un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età di lavoro superiore alla media nazionale, previsto dalla L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 8, comma 2 presuppone il concorso del duplice requisito della ubicazione della impresa nell’ambito territoriale indicato e della residenza dei lavoratori nella medesima circoscrizione”.

Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Trattasi di motivo attinente alla violazione della legge processuale per la mancata pronuncia su di un motivo di appello, proposto in via subordinata dalla società appellante e relativo alle sanzioni applicabili per il caso in cui si ritenga che il beneficio contributivo non fosse nel caso di specie dovuto.

In quanto violazione riconducibile al motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la formulazione del quesito sarebbe stata necessaria unicamente nel caso in cui la violazione denunciata comportasse necessariamente la soluzione di una questione di diritto;

diversamente, ove, come nel caso di specie, l’osservanza delle regole processuali dia luogo ad un mero errore di fatto, per l’omessa pronuncia su di una domanda, la formulazione del quesito di diritto è inutile, chiedendosi unicamente alla Corte di Cassazione di riscontrare, attraverso l’esame degli atti di quel processo, la correttezza dell’attività compiuta (contra, Cass. 26 ottobre 2009 n. 22578).

Quale censura di omessa pronuncia su di un motivo di appello contenente una domanda subordinata e quindi di violazione dell’art. 112 c.p.c., il motivo è fondato, avendo la Corte territoriale omesso in proposito ogni pronuncia nonostante avesse essa stessa indicato, in sede di riproduzione delle conclusioni delle parti la proposizione da parte della società appellante delle seguenti richieste in via subordinata: “annullarsi ovvero – ancora in subordine – ridursi le somme aggiuntive – sanzioni ed eventuali altri accessori relativi a quanto – denegatamente – riconosciuto a credito contributivo INPS secondo quanto esposto in ricorso e nel presente atto e comunque in misura non superiore a quanto appresso…”.

Il ricorso va pertanto accolto nel secondo motivo per ciò che riguarda la censura di omessa pronuncia su di un motivo di appello contenente domande svolte in via subordinata dalla società appellante, mentre l’interpretazione delle norme di legge sostenuta in detta domanda subordinata dovrà essere verificata dal giudice di rinvio.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Torino, che dovrà pronunciarsi sull’indicato motivo di appello relativamente alle questioni ivi proposte e qui richiamate.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

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