Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8446 del 31/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28647-2015 proposto da:

EDILMARKET PANTALEI SRL, EDILMARKET P. DI

P.F.R. & C SNC, in persona dei legali rappresentanti pro tempore

e amministratori, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PRINCIPE

AMEDEO 231, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GRASSI,

rappresentate e difese dall’avvocato REMO PISANI giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA REGINA

MARGHERITA 42, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DE PAOLIS, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO ERMINI giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6276/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 08/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 30 settembre 2015, la Corte di Appello di Roma – in riforma della decisione del Tribunale di Velletri condannava la Edilmarket Pantalei s.r.l. (in solido con la Edilmarket Pantalei s.a.s.) al pagamento in favore di C.F. della complessiva somma di Euro 10.019,54, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ciascun credito;

che la Corte territoriale, per quello che ancora rileva in questa sede, sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 20.11.2002 al 15.1.2007 e della mancata prova del lavoro straordinario, riteneva che al C. spettasse, in relazione a detto periodo, il “.. trattamento retributivo riconosciuto per il 5^ livello del CCNL Commercio, comprensivo di tutti gli istituti contrattuali (e quindi, anche della 14ma e dei permessi non retribuiti”…”) e, pertanto, determinava le differenze retributive a lui dovute nella misura sopra indicata;

che per la cassazione della decisione propongono ricorso la Edilmarket Pantalei s.r.l. e la Edilmarket Pantalei di P.F.R. & C. s.n.c. (già Edilmarket Pantalei s.a.s. di F. R. & C.) affidato a due motivi cui il C. resiste con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. in cui, le ricorrenti, ribadiscono i motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento ed il C. insiste per il rigetto del ricorso;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che: con il primo motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per avere la Corte di Appello omesso di motivare sul come avesse determinato l’ammontare delle differenze retributive e se nella predetta somma fosse incluso o meno il TFR, ipotizzandosi, altresì, che nel conteggio operato dal giudice del gravame, era stato incluso anche il TFR ritenuto, invece, dal Tribunale già corrisposto al C.; con il secondo motivo viene dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 324 e 112 c.p.c. in quanto la Corte di merito avrebbe riconosciuto al lavoratore anche il TFR già considerato pagato al lavoratore, affermazione questa passata in giudicato in quanto non impugnata;

che il primo motivo non presenta alcuno dei requisiti di ammissibilità richiesti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 così come novellato nella interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte (SU n. 8053 del 7 aprile 2014) finendo con il criticare la sufficienza del ragionamento logico posto alla base dell’interpretazione di determinati atti del processo, e, dunque, un caratteristico vizio motivazionale, in quanto tale non più censurabile (si veda la citata Cass., S.U., n. 8053/14secondo cui il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); nel caso in esame, peraltro, non viene neppure indicato quale sia il fatto non esaminato (viene solo ipotizzato che non sarebbe stato valutato l’avvenuto pagamento del TFR) laddove la Corte di merito nella motivazione sopra indicata, ha chiarito, sia pure senza specificare le singole voci, a quale titolo era dovuta la somma così come determinata; che il secondo motivo è infondato avendo il C. appellato la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva rigettato integralmente la sua domanda ritenendo congrue le somme a lui corrisposte dalle società convenute sul presupposto che il tirocinio non fosse simulato; ed infatti, non poteva ritenersi formato alcun giudicato su un capo della sentenza – la individuazione di eventuali differenze retributive ancora dovute, a qualsiasi titolo – dipendente dall’accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato da epoca diversa da quella ritenuta dal Tribunale in conseguenza della verifica della ricorrenza o meno di un reale e non simulato periodo di tirocinio;

che al riguardo, vale ricordare che la formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dall’impugnazione può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perchè fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno (cfr. Cass. 29 aprile 2006 n. 10043; Cass. 3 ottobre 2007 n. 22863 e di recente SU n. 21691 del 27 ottobre 2016);

che, per quanto esposto, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione agli avv.ti Antonio De Paolis e Paolo Ermini per dichiarato anticipo fattone;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014); inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% con attribuzione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, commas 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA