Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8446 del 12/04/2019
Cassazione civile sez. trib., 12/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8446
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
P.F.;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Friuli Venezia Giulia, sez. 4^, n. 16, depositata il 7
maggio 2008.
Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.
Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato:
– che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione in due motivi avverso la sentenza indicata in epigrafe, reiettiva del suo appello incidentale contro sentenza di primo grado, pronunciatasi in tema di impugnativa di avvisi di accertamenti irpef, iva ed irap relativi agli anni 1997, 1998 e 1999;
– che il contribuente non si e’ costituito;
osservato:
– che il primo motivo di ricorso – con il quale l’Agenzia ha dedotto nullita’ della decisione per assenza di motivazione ex art. 36 nn. 3 e 4 – e’ manifestamente fondato.
– che deve, invero, considerarsi che, per la parte censurata, la motivazione della sentenza impugnata afferma l’infondatezza dell’appello incidentale essenzialmente perche’ privo di “nuove argomentazioni difensive atte a consentire la riforma della, decisione impugnata”, essendo, quelle avanzate, state gia’ “disattese dalla Commissione di 1^ grado con ampia motivazione pienamente condivisa”;
che le conclusioni dei giudici di appello si rivelano, pertanto, espresse in termini del tutto tautologici e senza il benche’ minimo supporto argomentativo, ad eccezione di un rinvio meramente adesivo ed acritico, e percio’ inidoneo (v. Cass. 2268/06, 24580/05, 11488/04, 2196/03, 18.296/02, 3066/02, 4510/00), alla motivazione della decisione di primo grado, sicche’, non offrendo alcuna possibilita’ di rintracciare e controllare la ratio decidendi, la decisione sembra, in parte qua., doversi ritenere effettivamente affetta dal dedotto difetto assoluto di motivazione (Cass. 1756/06, 890/06).
– che il secondo motivo di ricorso, denunciante vizio di motivazione, resta assorbito.
ritenuto:
– che il ricorso dell’Agenzia va, pertanto, accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 3 80 bis c.p.c.;
– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia.
Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011