Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8445 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27038-2015 proposto da:

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SEVERINO NAPPI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, C.F. (OMISSIS), in persona del Responsabile del

servizio Risorse Umane Organizzazione e Servizi, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2967/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 08/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza dell’8 maggio 2015, in riforma della decisione del primo giudice che l’aveva accolta, rigettava la domanda proposta da V.S. nei confronti di Poste Italiane s.p.a. ed intesa alla declaratoria della nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra esse parti e relativo al periodo dal 1 luglio al 30 settembre 2002 e della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con condanna della società a riammettere esso ricorrente in servizio nonchè al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data della illegittima risoluzione del rapporto alla effettiva riassunzione oltre interessi e rivalutazione monetaria;

che il termine era stato apposto per “esigenze tecniche organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002 congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale in tutto il periodo estivo”.

che per la cassazione della predetta decisione propone ricorso il V. affidato a due motivi cui Poste Italiane s.p.a. resiste con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che: con il primo motivo di ricorso e viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, per avere la Corte di merito erroneamente considerato adeguatamente specificate, nel contratto di lavoro in questione, le ragioni giustificatrici del termine pur essendo state indicate una pluralità di causali (tre nell’assunto del ricorrente) tra loro incompatibili, evidenziandosi come la Corte di Appello non aveva verificato proprio tale incompatibilità; con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, cit. anche in relazione all’art. 2697 c.c. in ordine all’onere della prova della sussistenza della causali legittimanti l’assunzione a termine assumendosi che il giudice del gravame avrebbe completamente esonerato la società dall’onere di provare il nesso causale tra le ragioni poste a fondamento dell’apposizione del termine e l’assunzione del V.;

che il primo motivo è infondato alla luce del principio secondo cui l’indicazione di due o più ragioni, legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro, non è in sè causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice dello stesso (Cass. n. 7371 del 28/03/2014; Cass. n. 7392 del 26/03/2010; Cass. n. 16396 del 17/06/2008); peraltro, la Corte di merito, richiamando nella impugnata sentenza tale principio e ritenendo legittima la clausola appositiva del termine, ha evidentemente ritenuto compatibili tra loro le causali in essa indicate; che il secondo motivo è inammissibile in quanto, nonostante il formale richiamo contenuto nell’intestazione a plurime violazioni di norme di legge, si risolve nella denuncia di una errata o omessa valutazione del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti alfine di ottenere una rivisitazione del merito della controversia non ammissibile in questa sede; invero, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr, e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003);

che, peraltro, nel caso in esame la Corte di Appello, in ossequio al principio secondo cui l’onere di provare le ragioni obiettive poste a giustificazione della clausola appositiva del termine grava sul datore di lavoro (vedi per tutte: Cass. 10 febbraio 2010, n. 2279; Cass. 11 dicembre 2012, n. 22716), con valutazione correttamente motivata e priva di vizi logico – giuridici, ha effettuato un esame degli accordi richiamati e delle risultanze istruttorie giungendo a ritenere provata la ricorrenza in concreto delle esigenze indicate in contratto, dopo aver ritenuto che la clausola fosse specifica, in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte Cass. 1 febbraio 2010, n. 2279; id. 27 aprile 2010, n. 10033; id. 12 luglio 2010, n. 16303; id. 25 maggio 2012, n. 8286) secondo cui è possibile che la specificazione delle ragioni giustificatrici risulti dall’atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem, ove le parti abbiano richiamato nel contratto di lavoro testi scritti che prendono in esame l’organizzazione aziendale e ne analizzano le complesse tematiche operative;

che, per tutto quanto sopra considerato, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014); inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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