Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8445 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 25/03/2021), n.8445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10597-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della

SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati DE ROSE EMANUELE, SGROI ANTONINO, D’ALOISIO CARLA, VITA

SCIPLINO ESTER ADA, MARITATO LELIO;

– ricorrente –

contro

D.Q.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO

COLONNA 39, presso lo studio dell’avvocato TRIBULATO ALESSANDRO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SANELLI PIERA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 581/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Appello di L’Aquila, a conferma della sentenza del Tribunale di Pescara, ha dichiarato non dovuti all’Inps, da D.Q.L., i contributi previdenziali a valere sulla gestione commercianti, relativi ai redditi derivanti dalla partecipazione ad alcune società a responsabilità limitata, essendo risultato pacifico il mancato svolgimento, da parte dell’appellata, di prestazioni lavorative all’interno delle predette società;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo; D.Q.L. ha depositato tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Inps contesta “Violazione e falsa applicazione della L. 14 novembre 1992, n. 438, art. 3-bis, di conversione, con modificazioni del decreto L. 19 settembre 1992, n. 384 e in connessione con questo della L. 2 agosto 1990, n. 233”;

l’istituto ricorrente lamenta l’erronea interpretazione, da parte del giudice dell’appello, delle norme che regolano la fattispecie, e rivendica la legittima rideterminazione del reddito imponibile in ragione della percezione, da parte della D.Q., di un reddito d’impresa a titolo di partecipazione agli utili delle società a responsabilità limitata di cui la stessa era socia;

il motivo è infondato;

secondo il costante orientamento espresso da questa Corte, in tema d’iscrizione alla gestione commercianti, l’obbligo contributivo è subordinato alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell’amministratore;

conseguentemente si è affermato che “… i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività, di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, sono da riferire all’attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all’impresa, al netto dell’attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l’elemento del lavoro personale, in coerenza con la “ratio” della disposizione normativa.” (Cass. n. 19273 del 2018; Cass. n. 10426 del 2018; Sez. Un. 17076 del 2011 e n. 3240 del 2010);

in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

 

 

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