Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8445 del 05/04/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 05/04/2018, (ud. 05/12/2017, dep.05/04/2018),  n. 8445

Fatto

RILEVATO

CHE:

– con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva riconosciuto il diritto di N.M., dipendente del Ministero assunto con ripetuti contratti annuali a tempo determinato, agli scatti biennali nella misura prevista dalla L. n. 312 del 1980, art. 53, comma 5, e cioè agli aumenti periodici del 2,50% sullo stipendio iniziale di qualifica;

– la Corte territoriale ha fondato la statuizione di rigetto del gravame sul principio di contrattualizzazione del pubblico impiego, consacrato nel D.Lgs. n. 165 del 2001, e sul principio di non discriminazione, sancito a livello comunitario e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6;

– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di un unico, articolato motivo, illustrato con memoria;

– il dipendente ha resistito con controricorso;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Va esaminata preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività avanzata con il controricorso dal N., il quale ha rilevato che il ricorso per cassazione era stato notificato il 20/3/2014, oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta il 16/7/2013) previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17;

con memoria il Ministero rileva che prima della notifica fuori termine era stata tentata una prima notifica, nei termini, il 13/1/2014, al difensore domiciliatario presso indirizzo risultante dalla consultazione della pagina del sito “Professionisti Torino” e che detta notifica non era andata a buon fine, risultando il legale del ricorrente “trasferito”, come da avviso del 25/1/2014. Osserva che la seconda notificazione del 20/3/2014 era da ritenere tempestiva, poichè all’epoca la giurisprudenza di legittimità era solita ritenere rituale la ripresa del procedimento notificatorio mediante richiesta all’ufficiale giudiziario, purchè effettuata “entro un ragionevole tempo” e che solo in seguito la giurisprudenza aveva richiesto il rispetto della metà dei termini di cui all’art. 325 cod. proc. civ.;

l’eccezione è fondata e l’impugnazione deve ritenersi tardiva;

si deve considerare, in primo luogo, che trattasi di procedimento introdotto successivamente al 4/7/2009, come si evince dalla data della proposizione del ricorso di primo grado (11/10/2011) riportata nella sentenza impugnata, talchè deve ritenersi operante la prescrizione (art. 327 cod. proc. civ. nella formulazione di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69) che impone il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza per la decadenza dell’impugnazione;

va rilevato, inoltre, che non può essere ritenuta scusabile la condotta del difensore, il quale ha proceduto alla notifica sulla base della semplice consultazione della pagina del sito Professionisti, piuttosto che attingere alla fonte ufficiale dell’albo degli avvocati, essendo, peraltro, il corretto indirizzo evincibile, con l’utilizzo della normale diligenza, dalla sentenza impugnata;

che il tempo intercorso tra la conoscenza dell’esito negativo della prima notificazione (25/1/2014, secondo le stesse indicazioni del ricorrente) e la ripresa del procedimento notificatorio supera abbondantemente quello della metà dei termini di cui all’art. 325 cod. proc. civ., assunto come parametro di tempestività ai fini dell’individuazione del ragionevole tempo per la ripresa del procedimento notificatorio dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 14594 del 15/7/2016, Cass. n. 19059 del 31/7/2017), che in tal modo ha inteso solo definire i contorni del criterio del “tempo ragionevole” in precedenza enunciato, senza che possa per questo ravvisarsi un’ipotesi di overruling rilevante ai fini della rimessione in termini, in assenza di un mutamento di giurisprudenza operante in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso e di ragioni atte a tutelare l’affidamento incolpevole della parte nella consolidata applicazione della regola in precedenza enunciata (Cass. 11/7/2011 n. 15144);

che, pertanto, discostandosi dalla proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

che non può trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016).

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2018

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