Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8445 del 04/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 04/05/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 04/05/2020), n.8445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15818/2014 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

GRIMALDI 47, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DE CADILHAC,

rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO RAMPULLA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE MATANO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO e EMANUELE DE ROSE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 487/2013 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 03/01/2014, R.G.N. 513/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza in data 2 giugno 2014, la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione a cartella esattoriale, per somme aggiuntive e sanzioni, per omissioni contributive in riferimento a P.G., dipendente dell’attuale parte ricorrente, per la prestazione lavorativa nel periodo marzo 2004 – novembre 2007, resa a tempo pieno e non part time come denunciato dal datore di lavoro;

2. la fondatezza della pretesa contributiva è risultata, per la Corte di merito, dall’esito dell’accertamento ispettivo e dal tenore delle dichiarazioni del lavoratore – spontanee, inequivocabili e circostanziate in ordine allo svolgimento di cinquantasei ore a settimana – raccolte nella immediatezza dei fatti dagli ispettori verbalizzanti contestualmente alle dichiarazioni dello stesso titolare dell’esercizio commerciale presso il quale il dipendente svolgeva la prestazione di addetto al bancone, a nulla rilevando, agli effetti del reale assetto del rapporto, la diversa articolazione dell’orario di lavoro risultante dai libri contabili;

3. avverso tale sentenza M.F. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con i motivi di ricorso si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito attribuito maggiore valenza probatoria, rispetto ad altre risultanze istruttorie, alle dichiarazioni del lavoratore in sede di accertamento ispettivo, omettendo immotivatamente di valutare l’intero quadro istruttorio, comprensivo di prove documentali, e valorizzando, in tal modo, esclusivamente le dichiarazioni stragiudiziali, con erronea applicazione anche delle regole di ripartizione dell’onere della prova, per avere esonerato l’INPS dalla prova rigorosa della pretesa e onerato della prova contraria il datore di lavoro;

5. il ricorso è da rigettare;

6. le censure, esaminate unitariamente perchè logicamente connesse, additano, nella sostanza, un’errata valutazione del compendio probatorio e si risolvono nella richiesta di un diverso apprezzamento degli elementi di fatto, inammissibile in questa sede;

7. spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, assumere e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v., fra le tante, Cass., n. 13485 del 2014);

8. in particolare, quanto alla censura per omesso esame di un fatto decisivo, a prescindere dal rilievo che si evocano genericamente atti che si assume trascurati (documentazione notarile sulla trasformazione del rapporto di lavoro, documentazione contabile, dichiarazione della parte, dichiarazione del lavoratore in sede testimoniale) vale riaffermare, con le Sezioni unite della Corte, sentenza n. 8053 del 2014, che alla stregua del novellato vizio di motivazione, applicabile ratione temporis, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

9. in sede di legittimità non è data ora (come del resto non era altrimenti data allora, vigente il testo precedente dell’art. 360 c.p.c., n. 5) la possibilità di censurare che la prova di un dato fatto sia stata tratta o negata dall’apprezzamento o dalla obliterazione di un determinato elemento istruttorio, atteso che una tale critica ha ad oggetto non già un fatto storico ma la stessa attività di valutazione del compendio probatorio, che solo al giudice di merito compete;

10. inoltre, con orientamento consolidato questa Corte afferma che i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l’esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell’ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall’ispettore in base ad altri fatti (cfr., fra le tante, Cass. n. 9632 del 2016) e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v., fra le tante, Cass. n. 11934 del 2019);

11. quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., siffatta doglianza, in continuità con i numerosi precedenti di questa Corte (v., ex multis, Cass. n. 8554 del 2018), è configurabile, integrando motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata, secondo le regole dettate da quella norma, mentre laddove la censura sia incentrata sulla valutazione delle risultanze istruttorie, attività regolata dagli artt. 115 e 116 c.p.c., il relativo vizio può essere fatto valere, ai sensi del n. 5 del citato art. 360 c.p.c., secondo il paradigma del novellato vizio di motivazione, secondo l’interpretazione data dalle già richiamate Sezioni unite della Corte (sentenza n. 8053 del 2014 e numerose successivi conforme);

12. va peraltro riaffermato che, nell’ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi, l’ente previdenziale, benchè convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale (v., da ultimo, Cass. n. 31704 del 2019 ed i precedenti ivi richiamati) tuttavia, secondo i principi più volte affermati da questa Corte, grava sul datore di lavoro l’onere di provare le circostanze eccettuative dell’obbligazione contributiva, cioè le circostanze in base alle quali si ricadrebbe nell’ambito di una deroga dell’onere contributivo ordinariamente previsto (v., fra le altre, Cass. n. 10448 del 2016);

13. delle regole appena richiamate la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione e a nulla rileva, per incrinare il decisum, l’intervenuta statuizione di assoluzione, in sede di appello, del P. dal reato ascrittogli di falsa testimonianza (allegata alla memoria illustrativa dalla parte ricorrente), posto che, come in narrativa già premesso, la Corte di merito, nell’esercizio di un potere insindacabile in sede di legittimità, ha valorizzato esclusivamente, con dovizia di argomentazioni, le dichiarazioni spontaneamente rese dal lavoratore agli ispettori verbalizzanti;

14. le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

15. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2020

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