Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8444 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 25/03/2021), n.8444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1107-2020 proposto da:

AUTOTRASPORTI ADRANONE SCARL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dagli avvocati CARDONE LUIGI, CIMINO LUIGI;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V. GHIRZA 13,

presso lo studio dell’avvocato D’ACO LUIGI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MILANO PEPPINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 944/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 21/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte di appello di Palermo, pronunciando in sede di rinvio da Cass. n. 6948 del 2019, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca, ha condannato la società cooperativa in epigrafe (di seguito anche Autotrasporti Adranone) alla reintegrazione del lavoratore (odierno controricorrente) nel posto di lavoro e alla corresponsione, in suo favore, di un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale dal licenziamento sino all’effettiva reintegrazione, non superiore a 12 mensilità e con detrazione di quanto già percepito e nel dispositivo della pronuncia indicato;

avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione la società cooperativa Autotrasporti Adranone, con due motivi, cui ha resistito, con controricorso, il lavoratore;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo di ricorso -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – parte ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 18, comma 7, (rectius L. n. 300 del 1970, art. 18 comma 4) e la falsa applicazione dell’art. 18, comma 4, nonchè -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5- l’omesso esame di un fatto decisivo, per avere la sentenza fondato il convincimento di insussistenza del giustificato motivo oggettivo esclusivamente sulla violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di repechage, senza aver dato alcuna rilevanza al fatto che sussistessero le ragioni tecnico-organizzative di soppressione del posto di lavoro;

con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la società ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonchè la violazione e la falsa applicazione degli artt. 394395 e 437 c.p.c., per la mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti nel giudizio di rinvio;

tuttavia, in via preliminare, deve darsi atto che, prima dell’adunanza camerale (v. art. 390 c.p.c., comma 1), è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante della società cooperativa Autotrasporti Adranone e dal difensore, notificato alla controparte, a mezzo PEC, in data 10 dicembre 2020;

con atto sottoscritto il 18 dicembre 2020, il controricorrente, C.G., ha dichiarato di accettare tale rinuncia; l’accettazione è sottoscritta anche dal suo difensore;

in conseguenza di tanto, il giudizio in cassazione deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza alcuna pronuncia in ordine alle spese, ricorrendo le condizioni di cui al medesimo art. 391 c.p.c., comma 4;

la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui non sussistono i presupposti per la condanna al versamento del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (ex multis, Cass. n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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