Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8443 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26003-2015 proposto da:

DEDALO AMBIENTE AG3 SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE MILIZIE 76, presso lo studio degli avvocati PIETRO POZZAGLIA e

GABRIELE FRANZA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIETTA

ALONGI CANIMALLERI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALBERTO CUTAIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 727/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 14/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 08/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza del 14 luglio 2015, la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del Tribunale di Agrigento che aveva accolto la domanda proposta da M.R. nei confronti della Dedalo Ambiente AG3 s.p.a. – di cui era dipendente, inquadrato al 2^ livello dell’Area spazzamento del CCNL Servizi ambientali e territoriali – con cui si chiedeva, anzitutto, l’accertamento dell’espletamento delle mansioni superiori di conduzione di autospazzatrici di massa complessiva a pieno carico di 60 quintali, rispetto a quelle di raccolta rifiuti/spazzamento di formale appartenenza, la conseguente condanna della società datrice di lavoro alla corresponsione delle differenze retributive dovutegli in virtù del predetto riconoscimento, oltre che l’inquadramento nella superiore qualifica professionale 4B del CCNL di riferimento;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Dedalo Ambiente AG3 s.p.a. in liquidazione affidato da un unico articolato motivo cui il M. resiste con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. in cui: la ricorrente ribadisce i motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento evidenziando di aver lamentato una violazione di norma del contratto collettivo e non chiesto una rivisitazione del merito;

il M. insiste per il rigetto del ricorso;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del CCNL 22 maggio 2003 Federambiente (anche in relazione all’accordo di interpretazione autentica del 17 giugno 2005), degli artt. 1362, 1372 e 2013 c.c., art. 116 C.d.S., comma 3, richiamato dal combinato disposto tra l’art. 124 C.d.S. (vigente fino al 1.2.2013), artt. 61 e 62 C.d.S. (a loro volta richiamati gli artt. 10, comma 1 e art. 47, comma 1, lett. m) art. 53 C.d.S., comma 4, artt. 58 e 104 C.d.S., art. 114 C.d.S., comma 1, art. 115 C.d.S., comma 1, art. 116 C.d.S., comma 3, art. 124 C.d.S. nonchè dell’art. 2969 c.c. e art. 421 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) assumendosi che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, la mansione di condurre continuativamente una autospazzatrice (tipo Dulevo 5000) di peso superiore a 60 quintali non determinava di per sè l’inquadramento nel 4^ livello dell’Area Conduzione, poichè per i suddetti veicoli, anche se aventi la massa indicata (superiore ai 60 quintali), è richiesta la patente di tipo B, in base alla relativa immatricolazione come “macchine operatici semoventi” sicchè la Corte territoriale, in difetto di un apposito accertamento tecnico e di una prova puntuale del lavoratore, non avrebbe potuto qualificare autonomamente il mezzo guidato dal M. come “macchina operatrice eccezionale” per la cui guida è necessaria la patente di tipo C, rilevando oltre alla massa complessiva la scarsa velocità, ragion per cui, essendo da escludere che il predetto avesse guidato mezzi per i quali era previsto il possesso della patente di tipo C, non ricorreva nessuna delle due condizioni alternativamente previste dalla contrattazione collettiva per l’inquadramento nel 4^ livello dell’Area Conduzione;

che, preliminarmente, va evidenziato come la presente controversia sia perfettamente sovrapponibile (per le motivazioni addotte dalla Corte di Appello di Palermo a sostegno della sentenza impugnata e per le argomentazioni esposte nel ricorso per cassazione) ad altra decisa da questa Corte con ordinanza n. 24360 del 14 novembre 2014;

che, come già in modo condivisibile rilevato nel richiamato precedente, il motivo di ricorso nonostante il formale richiamo contenuto nell’intestazione a plurime violazioni di norme di legge e di CCNL, si risolve nella denuncia di una errata o omessa valutazione del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti alfine di ottenere una rivisitazione del merito della controversia non ammissibile in questa sede; invero, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr, ex plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003);

che, nel caso in esame, la corte di merito con una motivazione adeguata ed esaustiva ha ritenuto che le mansioni svolte dal M. rientrassero nel superiore profilo professionale invocato;

che, per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, cent n. 3774 del 18 febbraio 2014); inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% con attribuzione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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