Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8443 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 25/03/2021), n.8443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 180-2020 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATTANZIO N.

5, presso lo studio dell’avvocato DE TOMMASO GIUSEPPE, rappresentato

e difeso dagli avvocati CARTURAN CARLO, AUTIERI FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

SLIM ALUMINIUM SPA, in persona del datore di lavoro pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROSANO DOMENICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3665/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA

depositata il 16/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte di appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto da M.B. avverso la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva respinto l’opposizione all’ordinanza di accertamento della legittimità del licenziamento disciplinare intimatogli da Slim Aluminium SpA;

la Corte di appello ha ritenuto legittimo il recesso, per interruzione del vincolo fiduciario, in quanto il lavoratore, durante il periodo di godimento del congedo per malattia, aveva svolto un’attività impegnativa al di fuori dell’azienda, esponendo se stesso al rischio di un aggravamento delle proprie condizioni di salute e comunque di un rallentamento della definitiva guarigione clinica;

nello specifico, i giudici hanno osservato come, dalla documentazione medica prodotta dal lavoratore, l’impegno fisico, raccomandato al dipendente in esito ad un infortunio all’anca -e pure in ragione di un morbo di Parkinson- fosse di tipo assolutamente moderato e da svolgersi sempre alla presenza del fisioterapista; ha, invece, accertato come il dipendente si fosse intrattenuto “per ore sul campo di calcio, partecipando personalmente ad incontri calcistici, correndo e dribblando gli avversari, insegnando ai ragazzi, anche con il proprio esempio, tattiche di gioco”; ha, dunque, giudicato l’attività posta in essere dal M. “ben più faticosa e impegnativa dell’attività lavorativa ordinariamente richiesta” (di natura impiegatizia) e concluso nel senso che (il lavoratore) “avrebbe potuto riprendere a lavorare già alcuni mesi prima della contestazione disciplinare”. La Corte territoriale ha, inoltre, osservato che “l’attività fisica consigliata ai fini di una rapida e totale ripresa delle funzioni fisiche a seguito dell’operazione all’anca risultava essere ben diversa da quella posta in essere dal reclamante” e, dunque, concluso per la legittimità del licenziamento; ha proposto ricorso in cassazione il lavoratore con un unico motivo, cui ha opposto difese, con controricorso, la parte datoriale;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con un unico motivo, è dedotta la violazione dell’art. 116 c.p.c. per avere la Corte di appello “dato per scontata una circostanza di fatto che non emerge(va) dalle risultanze probatorie acquisite in giudizio senza tener conto delle difese spiegate sul punto dal ricorrente”;

secondo il lavoratore, la Corte territoriale avrebbe ritenuto accertata la circostanza dello svolgimento di attività di allenatore di squadra dilettantistica di calcio e non considerato invece che la presenza presso il campo di calcio della Virtus Cisterna era dettata dalla necessità di effettuare attività riabilitativa dopo l’intervento di protesi all’anca sinistra cui era stato sottoposto presso l’ospedale di Monfalcone;

in modo evidente le censure, sub specie di violazione della norma processuale, schermano, invece, vizio di motivazione e sono del tutto inammissibili;

vale premettere che la violazione dell’art. 116 c.p.c., ricorre quando il giudice abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., fra le più recenti, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016), restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali;

nel caso di specie, a ben vedere, il motivo richiede un diverso e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, finalità del tutto estranea non solo al vizio denunciato ma, in generale, al giudizio di cassazione, caratterizzato dall’assenza del potere di accertare e valutare i fatti di causa, se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, con cui la Corte controlla che fatti decisivi, oggetto di discussione, siano stati presi in considerazione (o diversamente detto: che non ne risulti omesso l’esame) da parte del giudice di merito;

sì vuole cioè significare che, pure a riqualificare i rilievi mossi al provvedimento impugnano in termini di denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 -e senza considerare la cd. doppia conforme, esclusa dal ricorrente- gli stessi si collocano al di fuori del paradigma normativo della disposizione, come rigorosamente e costantemente interpretata da questa Corte (Cass., sez.un., nn. 8053 e 8054 del 2014; principi ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici);

sulla base delle esposte argomentazioni, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dell’INPS, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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