Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8442 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22120-2015 proposto da:

T.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO NIBBY,

7, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO AVAGLIANO, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

NUOVA SIDAP SRL (PI. (OMISSIS)), in persona del Procuratore Speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EZIO 24, presso lo studio

dell’avvocato GIANCARLO PEZZANO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RODOLFO BOZZO giusta procura in atti;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il

3/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 08/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte di Appello di Firenze, con ordinanza emessa ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. in data 3 marzo 2015, dichiarava inammissibile l’appello proposto da T.N. avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto del 2 luglio 2014 con la quale era stata dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza la domanda da lei proposta contro la Nuova Sidap s.r.l. ed intesa alla declaratoria di nullità e/o illegittimità del trasferimento all’unità operativa di (OMISSIS) disposto dalla convenuta società, sua datrice di lavoro, con lettera del 6 aprile 2011;

che, ad avviso della Corte territoriale il gravame proposto dalla T. non poteva avere una ragionevole probabilità di essere accolto in quanto era maturata la decadenza prevista dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, commi 1 e 2, novellato, come correttamente ritenuto dal primo giudice;

che avverso tale decisione propone ricorso per cassazione (notificato l’11 settembre 2015) la T. affidato a due motivi cui l’INPS resiste con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. in cui, la T., chiede la compensazione delle spese del presente giudizio e la Nuova Sidap s.r.l. dichiara di aderire alla proposta del relatore;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e con il secondo mezzo violazione ed errata applicazione di norme di diritto per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il trasferimento in questione potesse essere ricondotto nella fattispecie prevista dall’art. 2103 c.c. con conseguente assoggettamento alla disciplina di cui all’art. 32 del Collegato Lavoro;

che il ricorso è inammissibile non ricorrendo alcuna delle ipotesi in cui le Sezioni Unite della Corte, con la recente sentenza n.1914 del 2 febbraio 2016, hanno affermato la ricorribilità diretta – ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, – dell’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., non avendo il ricorrente denunziato vizi di natura processuale dell’ordinanza impugnata nè avendo quest’ultima dichiarato inammissibile l’appello per ragioni processuali;

che, peraltro, il ricorso risulta essere inammissibile anche perchè proposto tardivamente ben oltre il termine di sessanta giorni decorrente, nel caso in esame, dal 3 marzo 2015, essendo stata l’ordinanza pronunciata e letta in udienza (Cass. SU n. 25043 del 7 dicembre 2016);

che le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014); inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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