Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8442 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 25/03/2021), n.8442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32532-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della

SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati D’ALOISIO CARLA, DE ROSE EMANUELE, SGROI ANTONINO, MARITATO

LELIO;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 250/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 24/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Palermo ha ritenuto insussistente l’obbligo di iscrizione di C.M. (libera professionista iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili della provincia di Palermo ma non anche alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, cui ha versato unicamente il cd. contributo integrativo) alla gestione separata, per l’anno 2010, con versamento dei relativi contributi richiesti dall’INPS;

ha proposto ricorso per cassazione l’INPS deducendo un unico motivo di censura;

è rimasta intimata C.M.;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo di censura -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3- l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. con modific. nella L. n. 111 del 2011, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 8, per avere la Corte territoriale errato nel ritenere insussistente l’obbligo di iscrizione dell’intimata presso la Gestione separata INPS per il reddito prodotto nell’esercizio della professione di commercialista;

il motivo è fondato;

con specifico riferimento alla categoria professionale dei dottori commercialisti questa Corte ha precisato che “i dottori commercialisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie i quali, non avendo raggiunto la soglia reddituale che rende obbligatoria l’iscrizione alla Cassa del dottori commercialisti, alla stessa versino esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico, in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” (v. Cass. n. 32508 del 2018; tra le pronunce della sesta sezione, v. n.12821 del 2020);

il principio è coerente con quanto già era stato espresso da Cass. n. 30344 del 2017, in relazione alla categoria professionale degli ingegneri e degli architetti, e da Cass. n. 32167 del 2018, con riferimento alla categoria degli avvocati (pronunce seguite da numerosissime altre: ex plurimis, Cass. n. 519 del 2019; Cass. n. 4608 del 2019);

alle pronunce indicate ed ai principi che le sorreggono, da intendersi richiamati anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., deve darsi continuità in questa sede, con l’accoglimento del ricorso;

la sentenza impugnata va, dunque, cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Palermo che, in diversa composizione, farà applicazione dei principi di diritto sopra richiamati;

il giudice del rinvio provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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