Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8442 del 12/04/2011
Cassazione civile sez. III, 12/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8442
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
T.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA BENACO 4, presso lo studio dell’avvocato CHIARA MORABITO,
rappresentato e difeso dall’avvocato CUCCHIERI ALBERTO, giusta
mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
UGF ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), gia’ Aurora Assicurazioni spa,
in persona del suo procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA ROSSI,
rappresentata e difesa dall’avvocato SARGENTONI GIULIO, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
TU.EL.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 343/2009 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del
30/04/09, depositata il 22/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito l’Avvocato Sargentoni Giulio, difensore della controricorrente
che si riporta agli scritti;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che nulla
osserva.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Ancona in data 30.4.2009 e depositata il 22.5.2009 in materia di risarcimento danni da incidente stradale.
Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al c.p.c. in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.
Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilita’, nel modo li’ descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile, se si considera che la formulazione dei motivi per cui e’ chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis. Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, infatti, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. S.U. 11.3.2008 n. 6420 che ha statuito l’inammissibilita’ – a norma dell’art. 366 – bis cod. proc. civ. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilita’ alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).
Nella specie, il ricorrente propone sei motivi di ricorso. I motivi, sotto il profilo della violazione di norme di diritto non si concludono – ne contengono – con l’enunciazione dei quesiti di diritto previsti dall’art. 366 bis c.p.c..
I motivi, poi, relativi al vizio di motivazione e quelli proposti anche sotto tale profilo, non contengono una specifica parte destinata alla chiara indicazione del fatto controverso ed all’illustrazione delle ragioni che rendono inidonea la motivazione (perche’ insufficiente, contraddittoria od omessa) a giustificare la decisione (S.U. 16.11.2007 n. 23730)”.
La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il resistente Tu. e’ stato ascoltato in camera di consiglio.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore del resistente, vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del resistente che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011