Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8441 del 31/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.31/03/2017), n. 8441
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8616-2015 proposto da:
R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADALBERTO 6,
presso lo studio dell’avvocato GENNARO ORLANDO, che la rappresenta e
difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,
EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI giusta procura margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9191/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata
il 09/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.
Fatto
RILEVATO
che R.A. presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c. finalizzato al conseguimento dell’assegno di invalidità ex L. 30 marzo 1971, n. 118; che il consulente nominato accertava la insussistenza del requisito sanitario previsto per tale prestazione (avendo riscontrato un complesso morboso invalidante nella misura del 60%); che, a seguito di dissenso espresso dalla ricorrente, veniva depositato ricorso di merito nel quale la R. concludeva per l’accertamento delle condizioni di invalidità giustificative del beneficio e per la condanna dell’INPS all’erogazione della prestazione dal giorno della maturazione del diritto;
che il giudice unico presso l’adito Tribunale, all’esito dell’udienza del 9 ottobre 2014, rilevato che quanto affermato dal consulente tecnico d’ufficio coincideva con la certificazione medica prodotta sicchè non vi era alcuna ragione per procedere al rinnovo della consulenza che avrebbe avuto un carattere del tutto esplorativo, rigettava il ricorso;
che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la R. affidato a due motivi cui resiste con controricorso l’INPS;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che la R. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. in cui si dissente dalla proposta ribadendo le argomentazioni di cui ai motivi di ricorso;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
che: con il primo motivo di ricorso viene dedotta nullità della sentenza per “error in procedendo” (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) in quanto il giudice, dopo aver pronunciato all’esito dell’udienza del 9 ottobre 2014 un provvedimento di rinvio della causa (alla udienza del 19 febbraio 2015), poi l’aveva decisa con l’impugnata sentenza così violando il diritto di difesa, non avendo le parti proceduto alla discussione e neppure precisato le conclusioni; con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto” (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per non avere il Tribunale tenuto conto dei rilievi mossi alla consulenza tecnica d’ufficio espletata nè dell’aggravarsi del quadro clinico e per aver fatto riferimento, nell’impugnata sentenza, all’autonomia della ricorrente, requisito questo non rilevante ai fini del riconoscimento dell’assegno di invalidità richiesto;
che il primo motivo è fondato in quanto effettivamente dall’esame degli atti – consentito essendo stato denunciato un “error in procedendo” – si evince che il giudice, dopo aver chiuso il verbale di udienza del 9 ottobre 2014 disponendo il rinvio della causa alla udienza del 19 febbraio 2015, ha emesso l’impugnata sentenza;
che, in tal modo, il giudicante ha violato l’art. 429 c.p.c. avendo pronunciato la decisione qui gravata nonostante le parti non avessero proceduto alla discussione orale; peraltro, la difesa della ricorrente aveva anche avanzato richiesta di autorizzazione al deposito di documentazione medica successiva attestante l’aggravamento delle condizioni di salute dell’assistita chiedendo il rinvio ad altra udienza per la discussione;
che, dunque, essendo mancata la discussione orale – non per una scelta discrezionale delle parti – l’impugnata sentenza è affetta nullità in quanto è stato impedito ai difensori delle parti di svolgere nella sua completezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio, il quale deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo;
che l’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo; che, per quanto esposto, in dissenso dalla proposta del relatore, va accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio al Tribunale di Napoli in persona di diverso giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Napoli, anche per le spese del presente giudizio.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017