Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8441 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. III, 12/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato GENTILE

VALENTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato SINATRA MAURIZIO,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CETUS – CENTRO TECNOLOGIA UNIVERSITARIA STRANIERA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 835/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

29/4/09, depositata il 18/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2 011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito per la ricorrente l’Avvocato GENTILE VALENTINO per delega

dell’Avvocato SINATRA MAURIZIO, che si riporta agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO che nulla osserva.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 18.5.2009, in riforma della sentenza impugnata, confermava il decreto ingiuntivo opposto.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione F. R..

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie, per essere stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena dì inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n. 16002). Nel caso in esame la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

L’unico motivo, di vizio di motivazione, non contiene una specifica parte destinata alla chiara indicazione del fatto controverso ed all’illustrazione delle ragioni che rendono inidonea la motivazione (perchè insufficiente, contraddittoria od omessa) a giustificare la decisione (S.U. 16.11.2007 n. 23730)”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la ricorrente è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA