Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8441 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 09/04/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 09/04/2010), n.8441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA GIUSEPPE VERDI N. 10, presso lo studio dell’Avvocato TURCO

CHIARA, (c/o l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G.;

– intimato –

e da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

ANTONIO MANCINI 4/B, presso lo studio dell’avvocato FASANO

GIOVANNANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA GIUSEPPE VERDI N. 10, presso lo studio dell’Avvocato CHIARA

TURCO, (c/o l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari, che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2005/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/11/2007 R.G.N. 3662/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2009 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato TURCO CHIARA;

udito l’Avvocato FASANO GIOVANNANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale, rigetto dell’incidentale.

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Roma pronunziando sull’appello di D.

G. contro l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a.

(d’ora innanzi: IPZ) e sull’appello incidentale dell’IPZ, accogliendo

parzialmente l’appello del D., ha dichiarato il diritto di

quest’ultimo all’inclusione del compenso per il lavoro straordinario

nella base di calcolo della 13.ma e 14.ma mensilità fino al

(OMISSIS), condannando l’Istituto a corrispondere al D.

per tale titolo una determinata somma, ed ha rigettato l’appello

incidentale dell’Istituto.

L’IPZ impugna questa sentenza con ricorso per un motivo.

Il D. propone controricorso contenente ricorso incidentale

anch’esso fondato su di un unico motivo.

L’IPZ resiste con controricorso al ricorso incidentale.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Roma pronunziando sull’appello di D. G. contro l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a.

(d’ora innanzi: IPZ) e sull’appello incidentale dell’IPZ, accogliendo parzialmente l’appello del D., ha dichiarato il diritto di quest’ultimo all’inclusione del compenso per il lavoro straordinario nella base di calcolo della 13.ma e 14.ma mensilità fino al (OMISSIS), condannando l’Istituto a corrispondere al D. per tale titolo una determinata somma, ed ha rigettato l’appello incidentale dell’Istituto.

L’IPZ impugna questa sentenza con ricorso per un motivo.

Il D. propone controricorso contenente ricorso incidentale anch’esso fondato su di un unico motivo.

L’IPZ resiste con controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

I due ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti.

L’unico motivo del ricorso principale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c., in relazione alla normativa collettiva applicabile alla fattispecie – ricalcolo dei cc.dd istituti collaterali.

L’unico motivo del ricorso incidentale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c., come modificato dalla L. n. 297 del 1982 – Errata interpretazione dell’art. 21 del CCNL Grafici decorrente dal 1^ novembre 1992.

Preliminarmente e d’ufficio, deve rilevarsi che tanto la parte ricorrente in via principale quanto la parte ricorrente in via incidentale hanno omesso di depositare i contratti collettivi sui quali si fonda il ricorso. Nel ricorso incidentale non vi è alcuna esaustiva menzione delle clausole contrattuali. La parte ricorrente in via principale si è limitata a riportare in ricorso il testo di alcuni articoli, o di parti di articolo, e ad allegare al ricorso medesimo solo parti dei contatti e non gli stessi per intero, mentre la seconda. Questa modalità non è conforme alla previsione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7) applicabile al ricorso in esame che concerne una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006.

L’art. 369 c.p.c., comma 2, infatti cos’ si esprime; “insieme con il ricorso debbono essere depositati a pena di improcedibilità … 4) gli atti processuali i documenti e i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”. Come osservato in analoghe occasioni da questa Corte (V., fra le tante. Cass. 2 luglio 2009, n. 15495) la norma impone alla parte un onere di produzione che ha per oggetto il contratto nel suo testo integrale. La disposizione infatti si riferisce ai “contralti o accodi collettivi”, senza fornire alcun elemento che possa consentire di effettuare una produzione parziale, limitata a singole clausole singoli articoli, o parti di articoli del contratto. Essa inoltre va letta congiuntamente al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, secondo cui il ricorso deve contenere “la specifica indicazione dei contratti o accordi collettivi sui il ricorso si fonda”. La scelta legislativa è coerente con i principi generali dell’ordinamento che certo non consentono a chi invoca in giudizio un contratto di produrre al giudice solo una parte del documento. E’ coerente altresì con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 e segg. c.c., in particolare con la regola denominata dal codice “interpretazione complessiva delle clausole” secondo la quale “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto” (art. 363 c.c.).

E’ evidente che l’applicazione di questa regola implica la necessità di avere dinanzi l’intero testo.

La scelta legislativa è poi coerente con i criteri di fondo dell’intervento legislativo in cui si inserisce (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e relativa legge delega) volto a potenziale la nomofilachia della Corte di Cassazione.

E” ben vero che sono state riprodotte nel ricorso principale le disposizioni che regolano la materia per cui è causa tuttavia proprio la mancanza del testo integrale non consente di escluder che in altre parti del contratto vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva dell’argomento che interessa.

Invero, nel ricorso vertente sull’interpretazione della contrattazione collettiva la clausola viene necessariamente riportata, in quanto indispensabile per lo svolgimento stesso della censura. pur tuttavia il legislatore prescrive in ogni caso il deposito dell’accordo o del contratto collettivo, segno quindi che si impone al ricorrente di farne conoscere non solo la singola disposizione ma il testo complessivo.

Entrambi i ricorsi vanno quindi dichiarati improcedibili, con compensazione delle spese, per la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li dichiara improcedibili; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA