Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8441 del 04/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 04/05/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 04/05/2020), n.8441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23475/2014 proposto da:

TUO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo

studio dell’avvocato MARCO BIGNARDI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI e CARLA D’ALOISIO;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A., (già GERIT S.P.A);

– intimata –

avverso la sentenza n. 6262/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/10/2013, R.G.N. 5323/2009.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 7.10.2013, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato TUO s.p.a. a pagare all’INPS la somma di Euro 139.520,34 per contributi non pagati su contratti di formazione e lavoro con riferimento ai quali aveva indebitamente goduto di sgravi costituenti aiuti di Stato;

che avverso tale pronuncia TUO s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso siccome frutto di c.d. assemblaggio;

che la società concessionaria dei servizi di riscossione non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che l’eccezione preliminare d’inammissibilità del ricorso è infondata, dovendosi in specie dare continuità al principio di diritto secondo cui il ricorso per cassazione c.d. “assemblato” mediante integrale riproduzione di una serie di atti e documenti processuali non è inammissibile allorchè, espunti i documenti e gli atti integralmente riprodotti, in quanto facilmente individuabili ed isolabili, l’atto processuale, ricondotto al canone di sinteticità, rispetti il principio di autosufficienza (così da ult. Cass. n. 8245 del 2018);

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che l’onere della prova delle condizioni legittimanti la fruizione degli sgravi fosse a suo carico;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 421 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l’inammissibilità della nota della Provincia di Roma recante l’indicazione dei lavoratori aventi anzianità di disoccupazione di almeno dodici mesi, prodotta in appello a confutazione delle risultanze della CTU disposta in quel grado, e non aver conseguentemente tenuto conto delle risultanze del supplemento di perizia in cui l’importo dovuto veniva rideterminato nella minor somma di Euro 92.067,43;

che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione dell’art. 91 c.p.c., per averla la Corte di merito condannata anche alle spese del primo grado;

che il primo motivo è infondato, essendosi consolidato il principio di diritto secondo cui il diritto a beneficiare dello sgravio contributivo deve essere provato dal soggetto che lo invoca (così, da ult., Cass. n. 14574 del 2017);

che il secondo motivo appare, per contro, fondato, avendo questa Corte precisato che l’ammissibilità di nuovi documenti prodotti in appello dev’essere vagliata sotto il profilo della rilevanza degli stessi in termini di indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum e avuto riguardo allo sviluppo assunto dall’intero processo, di talchè, apparendo la nota della Provincia (debitamente riprodotta sub pag. 7 del ricorso per cassazione) manifestamente rilevante ai fini della decisione, in considerazione della sua idoneità a diminuire l’importo dovuto dall’odierna ricorrente (cfr. le conclusioni del supplemento di perizia, debitamente riprodotte sub pag. 9 del ricorso per cassazione), malamente la Corte territoriale, tenuto conto delle peculiarità con cui il processo era stato celebrato in primo grado, ne ha ritenuto l’inammissibilità; che, pertanto, assorbito il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo e assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA