Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8440 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/03/2017, (ud. 09/03/2017, dep.31/03/2017),  n. 8440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22925-2013 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA VIA SIMONE DI

SAINT BON 89, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO TERRA, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS)

in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 45/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 26/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. C.S. proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione con cui l’agenzia delle entrate aveva recuperato le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad un immobile acquisito a seguito di decreto di trasferimento emesso dal tribunale di Roma e registrato il 22.2.2002. L’atto impositivo era motivato dal fatto che la contribuente non aveva trasferito la sua residenza nel comune ove era sito l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto.

La commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR del Lazio sul rilievo che la contribuente non aveva trasferito la residenza anagrafica nel comune ove era sito l’immobile nel termine di 18 mesi dall’acquisto, essendo irrilevante la residenza di fatto; inoltre dalla documentazione prodotta emergeva che la contribuente aveva svolto attività non professionale o lavorativa nel comune solo dopo l’acquisto.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione C.S. affidato a due motivi. L’agenzia delle entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la CTR non ha esaminato la documentazione prodotta da cui si evinceva che ella aveva svolto attività lavorativa nel comune ove era sito l’immobile anche precedentemente e coevamente all’acquisto dell’immobile.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la CTR fatto corretta applicazione del principio di non contestazione in forza del quale si doveva considerare provata la circostanza che essa contribuente aveva svolto attività lavorativa nel comune ove era sito l’immobile anche prima dell’acquisto, posto che l’agenzia delle entrate non aveva sviluppato specifiche contestazioni in ordine all’attività lavorativa della medesima.

5. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

6. Osserva la Corte che entrambi i motivi debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. Essi sono infondati. Invero mette conto evidenziare che la ricorrente ha affermato nel ricorso di non aver dichiarato nell’atto che ella svolgeva la propria attività lavorativa nel comune ove era sito l’immobile e che, tuttavia, trattandosi di circostanza di fatto da cui derivava il diritto all’agevolazione, la dichiarazione non era necessaria. Sennonchè la corte di legittimità ha già avuto modo di osservare (Sez. 5, Sentenza n. 8355 del 2016; Sez. 5-6, Ordinanza n.2777 del 2016) che, per quanto l’art. 1, nota 2 bis, D.P.R. n. 131 del 1986 prescriva indefettibilmente, ed a pena di decadenza, che sia dichiarata in atto la sola intenzione della parte acquirente di trasferire la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile entro il termine di 18 mesi, e nulla di analogo preveda a proposito della sussistenza degli altri requisiti alternativi ai quali è pure subordinato il riconoscimento del requisito, purtuttavia, non vi è dubbio alcuno che la prospettazione nell’atto di acquisto di detto specifico requisito a fondamento della richiesta di applicazione del beneficio non sia surrogabile a posteriori a mezzo della dimostrazione dell’esistenza di un qualsivoglia altro tra quelli analogamente previsti. Dunque è da escludere che la medesima agevolazione, originariamente invocata in ragione dell’esistenza di uno specifico presupposto, possa poi essere recuperata in ragione di un differente presupposto, una volta che si sia accertato inesistente quello su cui si confidava. Ciò in quanto da un lato la necessità della specifica indicazione dei presupposti dai quali consegue il diritto all’agevolazione discende dai principi generali in tema di dichiarazione fiscale e, segnatamente, dalla generale subordinazione dell’agevolazione alla formulazione da parte del contribuente di specifica ed inequivoca istanza che ha contenuto di dichiarazione non di mera scienza, ma di volontà, in quanto orientata all’esercizio di un diritto soggettivo, dall’altro lato in quanto la natura provvisoria inizialmente attribuibile al riconoscimento dei benefici in questione implica la necessità che l’amministrazione finanziaria venga posta in condizione di successivamente verificare la sussistenza dei presupposti agevolativi, se ed in quanto questi ultimi siano stati dedotti nell’atto prima della sua sottoposizione a registrazione.

Tale sola considerazione, ovvero la mancata specificazione in atto del presupposto (lo svolgimento di attività lavorativa nel comune) da cui la parte intende far conseguire l’agevolazione, determina l’infondatezza del ricorso originario proposto dalla contribuente.

7. Il ricorso va, dunque, rigettato. Non si provvede sulle spese data la mancata costituzione dell’agenzia delle entrate. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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