Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 844 del 19/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/01/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 19/01/2021), n.844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10633-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G., D.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GUALTIERO SERAFINO 8, presso lo studio dell’avvocato VITTUCCI

ANTONIO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

contro

S.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6859/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di D.M., S.G. e S.L., B.D. di avviso di accertamento per estimi catastali di immobile sito in Roma, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto spedito tramite servizio di posta privata.

La contribuente, costituita in appello, si è costituita con controricorso nel presente giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999 vigente ratione temporis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, L. n. 124 del 2017, art. 16, L. n. 890 del 1982 e dell’art. 149 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

2. Col secondo motivo si deduce secondo motivo violazione e falsa applicazione artt. 156 e 291 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

3. Il ricorso è infondato.

3.1. Va premesso che la giurisprudenza richiamata dall’Agenzia, che ha riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al D.Lgs. n. 58 del 2011, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata, è riferita esclusivamente agli atti di natura amministrativa (cfr. Sez. Un. 8416 del 2019). Non riguarda pertanto il caso di specie, relativo non già a notifica di atto amministrativo, ma a notificazione di atto processuale, qual è l’atto di appello. Le Sez. Un., con la citata sentenza, hanno infatti riconosciuto in capo al servizio di posta universale (Ente Poste, poi società Poste Italiane s.p.a.), la riserva esclusiva di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada (fino alla data di liberalizzazione dei servizi ex L. 124/2017). Ciò in quanto, nel regime nazionale successivo alla direttiva n. 2008/6/CE e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011 – così come nel regime successivo a tale novella e antecedente alla L. n. 124 del 2017 – a Poste Italiane s.p.a. la riserva in via esclusiva del servizio della notificazione a mezzo posta degli atti processuali è correlata all’esclusivo riconoscimento del diritto speciale, in virtù del quale la veridicità dell’apposizione della data mediante proprio timbro è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, giacchè la si riferisce all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle proprie funzioni (tra varie, Cass. 4 giugno 2018, n. 14163 e 19 luglio 2019, n. 19547).

3.2. La questione della inesistenza/nullità della notifica degli atti giudiziari a mezzo di agenzia di recapito privata è stata rimessa alle Sez. Un., che con sentenza n. 299/2020 hanno emanato il seguente principio di diritto, al quale questo Collegio intende aderire, non essendovi ragioni per discostarsene: “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”.

3.3. In applicazione di tale principio, deriva la nullità dell’attività notificatoria dell’atto di appello – effettuata tramite agenzia di posta privata – laddove l’astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte).

3.4. Orbene, nella fattispecie, il giudice d’appello, in difetto di costituzione in giudizio del destinatario, anzichè dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione – così come ha fatto – avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notifica nulla dell’atto di appello, ex art. 291 c.p.c. e art. 350 c.p.c., comma 2, che avrebbe sanato, ex tunc, la prima notificazione, impedendo il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nelle more tra la notificazione nulla e la sua rinnovazione.

3.5. La indicata disciplina è applicabile anche al rito tributario, per effetto del rinvio operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, trattandosi di situazioni processuali omogenee, e preso atto che il D.Lgs. n. 546 del 1992 non esclude espressamente l’applicabilità dell’art. 291 c.p.c. nel giudizio d’appello tributario.

3.6. La rinnovazione, ex art. 291 c.p.c., è tuttavia limitata al caso di un atto di appello perfettamente formato ma notificato in modo irregolare, essendo per contro non ammissibile la rinnovazione in caso di notifica inesistente dell’appello (Sez. Un., Sentenza n. 17914 del 23/08/2007).

4. Sull’errato presupposto della inesistenza della notifica, la CTR, rilevata la mancata costituzione della parte resistente, non ha provveduto a ordinare la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., così come avrebbe dovuto, in applicazione del principio, qui applicato, enunciato dalle Sez. Un. nella sentenza n. 299/2020, che ne hanno riconosciuto la nullità (nella disciplina ratione temporis applicabile),II giudice, pertanto, rilevato un vizio di nullità della notifica dell’atto d’appello deve ordinare all’appellante di rinnovare la notificazione entro un termine perentorio.

5. Tale controllo va però preceduto dalla preventiva verifica della tempestività dell’impugnazione, che va accertata in riferimento non già alla data di spedizione – posta la mancanza di poteri certificativi in capo all’agenzia privata, ex Sez. un. 299/2020 – ma alla data di ricezione, rinvenibile dalla cartolina di ricevimento della raccomandata con la quale è stato spedito dall’Ufficio l’atto di appello.

Le Sez. Un. hanno infatti statuito che va verificata la tempestività della notifica effettuata attraverso una agenzia di recapito privata, stante la assenza di certezza legale della data di consegna del plico all’operatore di posta privata, in mancanza di titolo abilitativo, ossia di licenza individuale attributiva delle prerogative inerenti ai pubblici poteri, e la necessaria valorizzazione, ai fini del termine di decadenza per la proposizione del gravame, della data di ricezione dell’atto da parte dell’appellato (Sez. Un. 299/2020, cit.).

Tale accertamento, consentito a questa Corte, riqualificando il motivo come error in procedendo, ha consentito di verificare la non tempestività dell’appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il diverso profilo della tardività, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51, in quanto l’appello è stato notificato in data 27/3/2017 in relazione a sentenza della CTP di Roma n. 21270 del 26 settembre 2016; la contribuente ha ricevuto l’appello in data 30.3.2017, oltre sei mesi dalla data di deposito della sentenza impugnata.

Il ricorso va pertanto respinto. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021

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