Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 844 del 19/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/01/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 19/01/2010), n.844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.E., in proprio quale titolare dell’omonima impresa,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 51, presso lo studio

dell’avvocato RUFINI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MATTIOZZI NICOLA, RUFINI ALESSANDRO, giusta

mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati CALIULO

Luigi, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, giusta mandato speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA ESATRI SPA, (gia’ Bergamo Esattorie S.p.a), in persona del

suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore

appartenente al “Gruppo Equitalia”, Agente della Riscossione dei

Tributi per la Provincia di Bergamo – Societa’ Unipersonale –

Direzione e Coordinamento di Equitalia Spa, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO

SPINOSO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO

DALL’ASTA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

SCCI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 262/2008 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

29.5.08, depositata il 29/08/2008;

udito per la controricorrente (Equitalia Esatri SpA) l’Avvocato

Antonino Spinoso che si riporta agli scritti;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FUZIO Riccardo che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza depositata il 29.8.2008, ha respinto l’appello di P.E. ed ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva respinto l’opposizione alla cartella esattoriale con la quale era stato intimato all’appellante il pagamento all’Inps di contributi omessi per il periodo maggio 1998 marzo 2002. Il giudice di appello ha ritenuto regolare la notifica della cartella, avvenuta secondo le modalita’ previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 140 c.p.c., e tardiva l’opposizione, proposta dall’interessato ben oltre il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.

Avverso detta sentenza il P. ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi con i quali ha denunciato: a) violazione degli artt. 137 e 139 c.p.c. per non avere il giudice di appello rilevato la nullita’ della notifica della cartella esattoriale per le discordanze tra la relata di notifica apposta sulla copia dell’atto consegnato al destinatario e quella apposta sull’originale restituito al concessionario per la riscossione, discordanze che avrebbero impedito il diritto di difesa; b) non perentorieta’ del termine fissato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 per l’opposizione.

L’inps ed il concessionario Equitalia Esatri s.p.a. hanno resistito con controricorso.

Il primo motivo di ricorso e’ infondato. La cartella esattoriale e’ stata notificata all’interessato secondo le modalita’ fissate dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 140 c.p.c.; la mancata barratura da parte del messo comunale, sulla relata allegata all’atto notificato al debitore, delle mancanza di persone idonee a ricevere l’atto e delle altre formalita’ richieste dall’art. 140 c.p.c., costituisce mera irregolarita’ dalla quale non deriva la nullita’ della notifica, quando delle predette formalita’ risulti l’annotazione sulla relata allegata alla copia restituita al ricorrente e l’atto abbia raggiunto il suo scopo per avere il destinatario ricevuto la raccomandata che lo informa del deposito dell’atto notificato; nella specie del deposito dell’atto presso la Casa Comunale e’ stato dato avviso al debitore con raccomandata con avviso di ricevimento che risulta ricevuta dal destinatario in data 28.8.2005; pertanto i diritti di difesa del debitore non sono stati in alcun modo violati in quanto il debitore e’ stato messo in grado di provvedere adeguatamente alla propria difesa; il ricorrente peraltro, senza alcuna giustificazione, ha proposto opposizione con ricorso depositato solo in data 10.2.2006, a distanza di cinque mesi dal ricevimento della raccomandata.

Il secondo motivo e’ parimenti infondato in quanto il termine fissato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 per proporre opposizione e’ termine di decadenza, come gia’ ripetutamente affermato da questa Corte (vedi Cass. n. 17978/2008, n. 14962/2007, n. 4506/2007).

Di conseguenza il ricorso deve essere respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento in favore di ciascun resistente delle spese di questo giudizio, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro millecinquecento/00 oltre accessori di legge, in favore di ciascun controricorrente.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA