Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8439 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 25/03/2021), n.8439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15814-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE

ROSE;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLO FANARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 54/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Cagliari ha rigettato l’appello dell’INPS e confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda dell’odierno controricorrente di accertamento dell’illegittima iscrizione nella Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, con conseguente accertamento negativo del debito contributivo, il cui pagamento era preteso dall’INPS in relazione all’attività libero-professionale svolta in qualità di ingegnere nonostante fosse iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria (ex INPDAP) in ragione di diverso rapporto di lavoro, a tempo indeterminato;

la Corte d’appello, pur ritenendo la pretesa dell’INPS astrattamente fondata, quanto all’obbligo di iscrizione del lavoratore autonomo presso la gestione separata, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (a tal fine richiamando la pronuncia n. 32166 del 2018) ha ritenuto, in concreto, infondata la pretesa dell’INPS per la maturata prescrizione dei contributi, in quanto era interamente decorso il termine quinquennale decorrente dalla scadenza dei termini per il pagamento degli stessi;

avverso tale pronuncia, l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di censura;

G.A. ha resistito con controricorso;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – l’INPS deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per violazione del giudicato interno. Assume che il Tribunale aveva espressamente esaminato la questione di prescrizione dei contributi ed escluso che la stessa si fosse maturata; la statuizione non era stata oggetto di appello incidentale e dunque non era più esaminabile dalla Corte di appello;

il motivo è fondato;

il potere del giudice di rilevare d’ufficio la prescrizione dei contributi previdenziali va esercitato sempre nei limiti dello sviluppo della concreta vicenda processuale e quindi senza violare il giudicato interno che si sia formato sulla questione. Vale in proposito l’arresto formulato dalle sezioni unite con la pronuncia n. 11799 del 2017 secondo cui: “In tema di impugnazioni, qualora un’ eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2 (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2), ne è sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345 c.p.c., comma 2”;

nel caso di specie, nella sentenza di primo grado, la questione della prescrizione era stata espressamente esaminata e il Tribunale aveva giudicato infondata l’eccezione al riguardo sollevata dall’INPS assumendo la decorrenza del termine quinquennale, non già dalla data di scadenza del versamento dei contributi ma dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi;

la statuizione non ha formato oggetto di impugnazione incidentale; essa è dunque divenuta cosa giudicata (v. in fattispecie analoga, Cass., sez. VI, n. 6107 del 2020);

il secondo motivo, con cui l’INPS ripropone la questione della non rilevabilità della prescrizione, in assenza di appello incidentale, sotto il profilo della violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo;

in conclusione, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, e rinviata, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari;

al giudice del rinvio è demandata, altresì, la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari – anche per la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA