Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8439 del 09/04/2010
Cassazione civile sez. un., 09/04/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 09/04/2010), n.8439
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:
Comune di Ugento, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria 2,
presso lo studio dell’avv. A. Placidi, rappresentato e difeso per
procura in atti dall’avv. QUINTO Pietro;
– ricorrente –
contro
Regione Puglia, elettivamente domiciliata in Roma, Via Bocca di Leone
78, presso lo studio dell’avv. STICCHI DAMIANI Ernesto, che la
rappresenta e difende per mandato in atti;
– controricorrente –
Provincia di Lecce, elettivamente domiciliata in Roma, Via Fulcieri
Paolucci de Calboli 9, presso lo studio dell’avv. Rodolfo Franco,
rappresentata e difesa per mandato in atti dall’avv. Maria Giovanna
Capoccia dell’Avvocatura provinciale;
– controricorrente –
L.E.;
– intimato –
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
9/3/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;
Letta la requisitoria dell’Avvocato Generale Dott. Antonio Martone,
che ha concluso per la dichiarazione del difetto assoluto di
giurisdizione.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che con ricorso iscritto al NRG 348/2007, L.E. ha chiesto al TAR Puglia l’annullamento degli atti della conferenza di servizi preordinata all’istituzione, con legge regionale, dell’area naturale protetta “parco regionale Litorale di (OMISSIS)”, nonchè di tutti gli altri atti connessi, consequenziali e presupposti;
che si sono costituiti in giudizio la Regione Puglia ed il Comune di Ugento, che successivamente ha presentato istanza ex art. 41 c.p.c., per sentir dichiarare il difetto di giurisdizione dell’AGA, stante l’assoluta insindacabilità di provvedimenti interni ad una procedura di formazione di atti aventi forza di legge; che mentre il L. non ha svolto attività difensiva, la Regione Puglia e la Provincia di Lecce hanno condiviso la tesi del Comune, associandosi alle sue richieste;
che anche il PG ha concluso per la dichiarazione del difetto assoluto di giurisdizione;
che con ordinanza 2008/2439, pronunciata in causa analoga alla presente, queste Sezioni Unite hanno stabilito che “gli atti della fase di formazione della legge regionale (nella specie, delibera di giunta regionale di approvazione di uno schema di disegno di legge in materia di istituzione di parchi naturali), in quanto espressione di esercizio della potestà legislativa della regione sono sottratti al sindacato giurisdizionale sia del giudice ordinario sia del giudice amministrativo, potendo gli interessati ricorrere solo contro atti amministrativi emessi in attuazione della legge medesima e, in quella sede, denunciare vizi degli atti formativi dell’indicato procedimento legislativo, al fine di eccepire la questione di legittimità costituzionale ove siano ravvisabili violazioni dei principi costituzionali concernenti i limiti e le forme di esplicazione della potestà legislativa regionale”;
che il principio è stato ribadito da C. Cass. SU 2009/22233, emessa questa volta con riferimento all’impugnazione degli atti della conferenza di servizi preordinata all’emanazione, da parte della Regione Puglia, di una legge per l’istituzione del parco (OMISSIS);
che non ravvisandosi alcun motivo per discostarsi dal predetto indirizzo, che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione sulla controversia promossa da L.E.;
che avuto riguardo alla data di proposizione della causa di merito ed all’epoca delle predette pronunce, stimasi congruo compensare le spese dell’intero giudizio fra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE A SEZIONI UNITE pronunciando sul ricorso, dichiara il difetto assoluto di giurisdizione e compensa le spese dell’intero giudizio fra le parti.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010