Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8438 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/03/2017, (ud. 07/03/2017, dep.31/03/2017),  n. 8438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 5910 del ruolo generale dell’anno

2012, proposto da:

s.p.a. International Macchine Utensili, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura

speciale in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore,

dagli avvocati Ernesto Santelli e Andrea Luciani, elettivamente

domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, alla via

Valadier, n. 53;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia;

– controricorrente –

e contro

Agenzia delle entrate, Ufficio di Milano (OMISSIS), in persona del

direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sezione 26^, depositata in data 29

settembre 2011, n. 104/26/11;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 7

marzo 2017 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore

generale SORRENTINO Federico, che ha concluso per la dichiarazione

di cessazione della materia del contendere;

uditi per la società l’avv. Andrea Luciani e per l’Agenzia delle

entrate l’avvocato dello Stato Anna Collabolletta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Secondo l’Agenzia delle entrate la s.p.a. International Macchine Utensili, in breve I.M.U., ha fatto mostra di acquistare dalla s.r.l. SAE un macchinario con costi enormemente gonfiati, per poi mostrare di rivenderlo, sovrafatturandolo, alla s.r.l. Tecnobiomedica, facente capo, come anche la SAE, a tale A.S., al fine di consentire a costui di ottenere ingenti finanziamenti a norma della L. n. 488 del 1992. In particolare, in relazione all’anno d’imposta 2002 la I.M.U. ha annotato in contabilità due fatture emesse dalla SAE, entrambe concernenti acconti del prezzo dovuto per l’acquisto del macchinario, poi confluite nelle liquidazioni periodiche e dalle quali è scaturita la detrazione dell’importo complessivo dell’iva da esse portato, pari ad Euro 173.400,00. Successivamente, nell’anno d’imposta 2003, la I.M.U. ha annotato in contabilità due note di credito da essa emesse nei confronti della s.r.l. Tecnobiomedica, deputate a documentare i parziali storni di fatture emesse dalla I.M.U. nei confronti della Tecnobiomedica, anch’esse relative ad acconti sulla fornitura del medesimo macchinario eseguita dalla prima nei confronti della seconda e giustificate dal fatto che le somme che ne comparivano come oggetto sarebbero state soltanto in parte versate. Le due note di credito sono confluite nella dichiarazione annuale ed in virtù di esse la società ha nuovamente detratto anche per quell’anno iva per il medesimo importo di Euro 173.400,00. Ne sono seguiti due avvisi di accertamento, con l quali in relazione agli anni d’imposta in considerazione l’Ufficio ha recuperato l’iva che ha assunto indebitamente detratta, perchè concernente operazioni oggettivamente inesistenti. La contribuente ha impugnato entrambi gli avvisi, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale; quella regionale, di contro, ha accolto l’appello dell’Agenzia, considerando anzitutto adeguatamente motivati gli avvisi di accertamento e, nel merito, reputando provata la fittizietà delle operazioni, sia di acquisto dalla SAE, sia di vendita alla Tecnobiomedica. Contro questa sentenza la contribuente propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a sette motivi, dei quali il primo articolato in quattro subcensure ed il secondo, il terzo ed il sesto in due, illustrati con memoria, cui l’Agenzia risponde con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia della contribuente, seguita da accettazione dell’Agenzia.

2.- Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

PQM

la Corte:

dichiara estinto il giudizio. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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