Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8438 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. III, 12/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G. (OMISSIS), A.R.

(OMISSIS), in proprio ed in qualita’ di soci unici della

societa’ semplice M.G.A.R., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BERTOLONI 26/B,

presso lo studio dell’avvocato PETRONI MASSIMO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SCALARI MASSIMO, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

N.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato SINOPOLI

VINCENZO, rappresentata e difesa dall’avvocato ROMEO CARLO MARIA,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 394/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

6/03/09, depositata il 19/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato Petroni Massimo, difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti e chiede il rinvio alla P.U.;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che nulla

osserva.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino in data 6.3.2009 e pubblicata il 24.3.2009 in materia di risarcimento danni.

Il ricorso e’ inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie, per essere stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilita’, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n. 16002). Nel caso in esame la formulazione dei motivi per cui e’ chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c. L’unico motivo di ricorso, di violazione di norme di diritto (art. 2051 c.c.) non si conclude – ne’ contiene -il prescritto quesito di diritto.

Sotto il profilo, poi, del vizio di motivazione – avendo i ricorrenti censurato con lo stesso motivo, la sentenza impugnata, anche con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, il motivo non contiene una specifica parte destinata alla chiara indicazione del fatto controverso ed all’illustrazione delle ragioni che rendono inidonea la motivazione (perche’ insufficiente, contraddittoria od omessa) a giustificare la decisione (S.U. 16.11.2007 n. 23730)”.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuna delle parti e’ stata ascoltata in camera di consiglio.

I ricorrenti hanno anche presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria che non contengono elementi tali da condurre a diversa conclusione rispetto a quella prospettata nella relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico solidale dei ricorrenti.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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