Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8437 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. III, 12/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA SETTEMBRINI 30, presso lo studio dell’avvocato FERRETTI

MARCO, rappresentato e difeso da se’ stesso;

– ricorrente –

contro

L.B.E. (OMISSIS), P.V.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 235, presso lo studio dell’avvocato ESPOSITO ANTONIO, che li

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6871/2009 del GIUDICE DI PACE di MILANO del

3/12/08, depositata il 18/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

e’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal Giudice di pace di Milano in data 3.12.2008 e pubblicata il 18.3.2009 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il ricorso per cassazione e’ inammissibile.

Trattasi, infatti, di sentenza emessa dal giudice di pace e pubblicata in data successiva al 2.3.2006, impugnabile, quindi, ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, con l’appello e non con il ricorso per cassazione (da ultimo Cass. ord. 24.4.2008 n. 10774)”.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ne alcuna delle parti e’ stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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