Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8435 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 25/03/2021), n.8435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31967-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore della SOCIETA’

di CARTOLARIZZAZIONE dei CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRATE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER

ADA VITA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO,

EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO;

– ricorrente –

contro

D.S.G., AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2553/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame dell’INPS avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato estinti i crediti per contributi, indicati in due cartelle di pagamento notificate a D.S.G., per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla formazione dei titoli;

la Corte di merito, per quanto qui solo rileva, ha ritenuto sussistente l’interesse ad agire in relazione alla domanda con cui la parte, anche in assenza di minaccia di esecuzione, chieda, sulla base del decorso del tempo, l’accertamento della prescrizione del credito, maturata successivamente alla notifica della cartella;

per la cassazione della sentenza, l’INPS ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo;

sono rimasti intimati D.S.G. e l’Agenzia delle Entrate Riscossione;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con un unico motivo, l’INPS -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., degli artt. 2 e 111 Cost. nonchè degli artt. 2908, 2938 e 2939 c.c., per avere la Corte di appello ritenuto ammissibile, sotto il profilo dell’interesse ad agire, l’opposizione avverso l’estratto di ruolo, pur in presenza di cartelle esattoriali preventivamente notificate ed in assenza di atti esecutivi attivati da parte del creditore;

il motivo è fondato nei termini che seguono;

questa Corte, in più occasioni, ha ritenuto inammissibile per difetto di interesse ad agire l’impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell’amministrazione in esso risultante, quando le cartelle esattoriali gli siano state regolarmente notificate. A tale riguardo, ha osservato come una tale azione non fosse prospettabile in termini di unico rimedio volto ad eliminare la pretesa impositiva dell’amministrazione, potendo il debitore rivolgersi in via amministrativa e domandare l’eliminazione del credito in autotutela mediante il c.d. sgravio (così Cass. nn. 20618 e 22946 del 2016, cui hanno dato seguito, tra le altre, Cass. nn. 5443, 5446, 6166, 6723, 22925 e 24461 del 2019);

la Corte ha, altresì, precisato come l’esposto principio non fosse in contrasto con quello affermato da Cass., sez.un., n. 19704 del 2015, secondo cui il contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata e della cui esistenza sia venuta a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta; in questo caso, infatti, (id est: in caso di cartella non notificata o invalidamente notificata) si è in presenza di una tutela anticipatoria giustificata dall’esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione, avverso la cartella esattoriale, non utilmente attivati in precedenza a causa, appunto, dell’assenza o invalidità della notifica (così, espressamente, Cass. n. 5443 del 2019, cit.); viceversa, nell’ipotesi in cui la cartella sia stata notificata, la domanda giudiziale di accertamento negativo del credito in essa portato in tanto può ritenersi ammissibile in quanto, all’esistenza attuale dell’iscrizione a ruolo, si accompagni un espresso vanto della pretesa coattiva da parte dell’ente creditore (arg. ex Cass. n. 16281 del 2016);

con la sentenza n. 29294 del 2019, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa sezione, la quarta sezione della Corte ha ribadito i medesimi principi solo aggiungendo il principio secondo cui l’interesse ad agire postula un giudizio di merito; a tale riguardo, ha riconosciuto che l’interesse ad agire possa derivare dal fatto che l’INPS abbia “contestato” in giudizio l’avvenuta prescrizione del credito;

da tale complessivo orientamento ermeneutico si è, invece, discostata la sentenza impugnata che, senza un’effettiva indagine in merito all’interesse ad agire – da “valuta(rsi) alla stregua della prospettazione operata dalla parte” (v. in motivazione, Cass. n. 15603 del 2020) – e non desumibile in via automatica dalla generica resistenza dell’INPS nel giudizio, ha ritenuto sussistente, in presenza del decorso del tempo dopo la notifica delle cartelle di pagamento, quella situazione di “incertezza nella posizione debitoria della parte (oltre che in quella creditoria dell’INPS)” idonea ad integrare la condizione dell’esercizio dell’azione ex art. 100 c.p.c.;

la pronuncia della Corte di Appello di Napoli va, pertanto, cassata e la causa rinviata al giudice del merito affinchè applichi i principi su richiamati e provveda a regolamentare le spese anche di questo giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

 

 

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