Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8435 del 12/04/2011
Cassazione civile sez. III, 12/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8435
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
I.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato ROSELLA
ZOFREA, rappresentato e difeso dall’avvocato SCILLIA GIUSEPPE giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
TELECOM ITALIA SPA – (OMISSIS) in persona del procuratore
speciale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 13, presso lo studio
dell’avvocato CASTELLI AVOLIO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ZOPPINI ANDREA, BRIGUGLIO ANTONIO, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 140/2009 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME del
23/1/08, depositata il 16/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
e’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA
ZENO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza del tribunale di Lamezia Terme in data 16.3.2009 in materia di restituzione di indebito e risarcimento danni.
Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.
Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilita’, nel modo li’ descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
2. – Il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile, se si considera che la formulazione dei motivi per cui e’ chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis. Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, infatti, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. S.U. 11.3.2008 n. 6420 che ha statuito l’inammissibilita’ – a norma dell’art. 366 – bis cod. proc. civ. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilita’ alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).
Nella specie, il ricorrente propone sei motivi di ricorso per violazione di norme di diritto, ma difetta la formulazione dei quesiti di diritto previsti dall’art. 366 bis c.p.c. L’inammissibilita’ del ricorso priva di rilevanza la sollevata questione di legittimita’ costituzionale del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 8”.
La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuna delle parti e’ stata ascoltata in camera di consiglio.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011