Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8434 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/03/2017, (ud. 07/03/2017, dep.31/03/2017),  n. 8434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 1222/13 proposto da:

L.Q.M. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore

A.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Giambattista

Vico n. 22, presso lo Studio dell’Avv. Alessandro Fruscione, che

anche disgiuntamente con l’Avv. Marco Turci, la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 124/23/12 della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana sez. staccata di Livorno, depositata il 15

maggio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

marzo 2017 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Alessandro Fruscione, per la ricorrente;

udito l’Avv. dello Stato Anna Collabolletta, per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per la cessazione della materia

del contendere e in subordine accoglimento del ricorso p.q.r.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio delibera di adottare la motivazione semplificata.

2. Con l’impugnata sentenza n. 124/23/12 depositata il 15 maggio 2012 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana sez. staccata di Livorno, in riforma della decisione n. 131/06/11 della Commissione Tributaria Provinciale della stessa città, respingeva il ricorso promosso da Emme S.r.l. contro otto avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle Dogane recuperava IVA causa la mancata “fisica” immissione della merce importata nel deposito fiscale, laddove comunque risultava registrata, IVA che la contribuente riteneva invece di aver assolto con autofatturazione secondo il regime dell’inversione contabile, con diritto alla detrazione.

3. La contribuente – che nelle more aveva cambiato l’originale denominazione sociale in quella di L.Q.M. S.r.l. – proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

4. L’ufficio resisteva con controricorso.

5. L’ufficio ha prima dell’udienza di discussione annullato in autotutela gli impugnati avvisi – come anche confermato dal difensore della contribuente – con la conseguenza che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con cassazione senza rinvio dell’impugnata sentenza (Cass. sez. trib. n. 14258 del 2016).

6. Nella circostanza che la giurisprudenza unionale che ha riconosciuto il diritto alla detrazione è intervenuta successivamente alla notifica degli impugnati avvisi, debbono essere fatte consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare le spese di ogni fase e grado.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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