Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8434 del 25/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 25/03/2021), n.8434
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31013-2019 proposto da:
P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE
ACACIE, 13 C/O CENTRO CAF, presso l’avvocato GIANCARLO DI GENIO,
rappresentata e difesa dagli avvocati FELICE AMATO, TOMMASO AMATO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 27394/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 29/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA
ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. la Corte di Cassazione, con sentenza n. 27394 del 2018, ha respinto il ricorso proposto da P.R. nei confronti dell’INPS e condannato la ricorrente “al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 per cento e spese accessorie di legge”;
2. avverso tale sentenza P.R. ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., in relazione all’ipotesi di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, affidato ad un unico motivo;
3. l’Inps ha resistito con controricorso;
4. parte ricorrente ha prodotto memorie;
5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
5. a sostegno della revocazione la ricorrente ha dedotto l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa questa Suprema Corte nel condannare la stessa al pagamento, in favore dell’INPS, della somma di Euro 200,00 per esborsi, così supponendo come esistente un fatto, cioè che l’Istituto avesse sopportato e documentato tali esborsi per la costituzione in giudizio, in realtà inesistente, risultando il processo, quale controversia di lavoro, “esente”;
6. preliminarmente deve darsi atto che in data 12.11.2020 la ricorrente, per il tramite dei legali, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato all’Istituto controricorrente;
7.1a rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi al giudizio di cassazione l’art. 306 c.p.c., non rileva ai fini dell’estinzione del processo, è comunque produttiva di effetti processuali (Cass. n. 28675 del 2005) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass., sez. un., n. 1923 del 1990; Cass. n. 4446 del 1986, Cass. n. 23840 del 2008);
8. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c. perchè sia dichiarata l’estinzione del processo;
9. quanto alle spese, il tenore dell’atto di rinuncia giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità;
10. la declaratoria di estinzione del giudizio esonera la parte ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021