Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8433 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/03/2017, (ud. 13/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8135/2012 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD Spa, incorporante di EQUITALIA POLIS Spa, in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avv. Antonio SCIAUDONE, con domicilio eletto presso il quale

presso lo studio dell’Avv. Andrea DEL VECCHIO, in Roma, viale delle

Milizie, n. 22, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CO.IM.MER. Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e

difesa dall’Avv. Salvatore Claudio ARONNE, con domicilio eletto

presso il suo studio in Santa Maria Capua Vetere, Via Latina, n. 53,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

e nei confronti:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 82/08/11, depositata il 16 marzo 2011

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2017

dal Cons. Dott. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

udito l’Avv. Giovanni Palatiello per l’Agenzia delle Entrate che si

riporta al controricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 82 del 2011 la CTR della Campania, in riforma della decisione della CTP, ha accolto l’appello del contribuente, annullando la cartella di pagamento per nullità della notifica attesa la mancata comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata del messo dell’avvenuta notifica dell’atto.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud Spa con tre motivi. Resiste con controricorso il contribuente, nonchè l’Agenzia delle entrate che aderisce alle censure del ricorrente.

Il collegio Delib. l’utilizzazione di motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo Equitalia Sud Spa denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. d), in combinato disposto con il D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 27, lett. a), trattandosi di norme non pertinenti alla notifica a persona irreperibile. Con il secondo denuncia nuovamente la violazione dell’art. 37 cit., in quanto applicato retroattivamente. Con il terzo motivo, infine, denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), non applicato dalla CTR.

4. I motivi, il cui esame può effettuarsi congiuntamente, sono inammissibili per difetto di autosufficienza.

Il ricorrente, infatti, ha omesso di trascrivere la relata di notifica della cartella impugnata, sulla quale si fonda l’intera contestazione, ossia se nella specie ricorressero le condizioni per ritenere, come da esso sostenuto, che l’irreperibilità del contribuente fosse assoluta e non, come ritenuto dalla CTR – per la quale il messo, sulla base della mera assenza del contribuente, sia pure in due accessi, si è limitato a procedere nelle forme ex art. 60 cit. e non ex art. 140 c.p.c. -, solo relativa, sì da consentirne la valutazione da parte della Corte.

Va del resto sottolineato, sul punto, che in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora comma 4), va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, u.c. e alinea del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. n. 25079 del 2014), o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta lettera informativa (Corte costituzionale n. 3 del 2010 e n. 258 del 2012).

5. Il ricorso pertanto va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo, a favore del resistente CO.IM.MER. Srl. Compensa le spese rispetto all’Agenzia delle Entrate.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i motivi del ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore del resistente CO.IM.MER. Srl che liquida in Euro 4.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, oltre accessori. Compensa le spese rispetto all’Agenzia delle Entrate.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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