Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8433 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. III, 12/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FABIO MASSIMO 9, presso lo studio dell’avvocato AGUGLIA BRUNO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GUZZON MAURO, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 99/2009 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

13.1.09, depositata il 18/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Mauro Guzzon che si riporta agli

scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Trieste in data 13.1.2009 e depositata il 18.3.2009 in materia di risarcimento danni da emotrasfusioni. Il Ministero intimato si e’ costituito.

Il ricorso e’ stato proposto per impugnare un provvedimento depositato sotto la vigenza del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Il ricorso rispetta i requisiti previsti dall’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis nella specie. Il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio e dichiarato fondato.

All’unico complesso motivo di violazione di norme di diritto (artt. 2934, 2935, 2946, 2947 c.c.) e vizi di motivazione, la Corte ritiene di rispondere con i seguente principii di diritto enunciati dalle S.u. con la sentenza 11.1.2008 n. 576:

La responsabilita’ del Ministero della Salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi e’ di natura extracontrattuale, ne’ sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime). Ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo e’ soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma dell’art. 2935 e dell’art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensi’ da quello in cui tale malattia viene percepita o puo’ essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche; a tal fine coincidente, non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 4 bensi’ con la proposizione della relativa domanda amministrativa.

In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B) , HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensi’ un unico evento lesivo, cioe’ la lesione dell’integrita’ fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell’assunzione di sangue infetto; ne consegue che gia’ a partire dalla data di conoscenza dell’epatite B – la cui individuazione spetta all’esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto – sussiste la responsabilita’ del Ministero della salute, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo. La Corte di merito, sul punto, ha rilevato che “Quanto, infine, al dies a quo della prescrizione, che in materia va individuato nel giorno in cui l’avente diritto ha acquisito la consapevolezza del contagio, rileva la Corte che l’attore in citazione di primo grado, ha dedotto e documentato che l’infezione gli fu diagnosticata dal Centro Trasfusionale di (OMISSIS), e che, quand’anche lo stesso T. dovette ricorrere ad ulteriori accertamenti diagnostici, per verificare la fondatezza della prima diagnosi, la malattia gli venne certificata definitivamente in data (OMISSIS), con l’ulteriore conseguenza che la prescrizione e’ maturata, al massimo, a fine gennaio del 2001”.

Cosi’ motivando, la Corte di merito ha ritenuto, rigettando l’appello, prescritto il diritto al risarcimento del danno. Ma, ha errato, da un lato, non valutando che la prescrizione quinquennale, dovesse decorrere, in assenza di ulteriori risultanze fattuali di segno contrario, dal momento della presentazione della domanda di indennizzo presentata nel maggio 1998; al che conseguirebbe la tempestivita’ dell’azione di risarcimento del danno proposta con domanda notificata il 13.1.2003.

Dall’altro, poi, non ha reso una congrua e convincente motivazione delle ragioni per le quali ha ritenuto che alla data del 5.6.1995 (o “alla data del 29.1.1996 in cui la malattia fu diagnosticata definitivamente”) in cui fu diagnosticato, all’attuale ricorrente, di avere contratto l’epatite virale del tipo B, egli avrebbe gia’ percepito (o avrebbe dovuto percepire) non solo la malattia, ma anche che essa era conseguenza delle trasfusioni con sangue infetto praticategli nel periodo compreso fra la sua nascita, avvenuta il (OMISSIS), ed il 1973 (v. S.U. 11.1.2008 n. 581)”.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il ricorrente e’ stato ascoltato in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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