Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8432 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/03/2017, (ud. 13/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5210/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ TECNO Srl, in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco MANZO, con domicilio

eletto presso lo studio dell’Avv. Claudio STRONATI in Roma, Via

Pomponio Leto, n. 2, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 218/39/11, depositata il 14 settembre 2011;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2017

dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

udito l’Avv. Giovanni Palatiello per l’Agenzia delle entrate che

chiede l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Francesco Manzo che chiede il rigetto del ricorso e

l’accoglimento del ricorso incidentale;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale DE RENZIS Luisa, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso principale e l’accoglimento dell’incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate, confermando la decisione della CTP di Napoli che aveva annullato la cartella di pagamento per la nullità della notifica dell’atto presupposto, costituito dall’avviso di accertamento.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente e propone, a sua volta, ricorso incidentale con un motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 148, 160 e 157 c.p.c., nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, per aver la CTR ritenuto la nullità della notifica dell’avviso di accertamento perchè la relata era apposta sul frontespizio e non in calce all’atto in violazione dell’art. 148 c.p.c., trattandosi di ipotesi non inclusa tra le cause di nullità della notificazione e, comunque, sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. atteso l’avvenuto deposito dell’avviso di accertamento da parte del contribuente sin dal giudizio di primo grado, con la contestuale contestazione della pretesa impositiva.

1.1. Il motivo è fondato.

La CTR fonda la sua decisione su un precedente relativo alla notificazione della sentenza, il quale dichiara la nullità della notifica con relata apposta sul frontespizio del documento, in quanto solo l’apposizione della relata in calce garantisce la consegna dell’atto nella sua integralità (Cass. 21 marzo 2007, n. 6749, Rv. 596900). Va peraltro osservato che, al di fuori dei casi di radicale inesistenza per totale mancanza o irriconoscibilità della notificazione, la difformità dal modello legale genera mera nullità, sanabile ex tunc per raggiungimento dello scopo.

In tal senso, pertanto, si è recentemente affermato che non può dichiararsi la nullità della notifica dell’atto impositivo per apposizione della relata sul frontespizio anzichè in calce ove non siano oggetto di specifica contestazione la completezza e conformità dell’atto notificato, il quale contenga in ogni foglio il numero della pagina e l’indicazione del numero complessivo di esse, ciò che garantisce all’interessato l’integrità dell’atto notificato, con conseguente raggiungimento dello scopo della notifica (Cass. 14 novembre 2016, n. 23175, Rv. 642020).

Occorre tuttavia considerare che la relazione di notifica apposta dall’ufficiale giudiziario sul frontespizio dell’atto non è, per tale solo fatto, un atto “privato” ma, anzi, partecipa comunque alla stessa natura certificativa degli atti propri dell’ufficiale giudiziario, sicchè in relazione agli elementi che risultano così attestati ha valore probatorio fino a querela di falso.

Ne deriva, dunque, che, anche in caso di irregolare apposizione della relata sul frontespizio anzichè in calce all’atto, in violazione dell’art. 148 c.p.c., persiste la prova, fino a querela di falso, della regolarità dell’atto notificato in relazione agli elementi in tal modo certificati dall’agente notificatore, da cui discende, in relazione alla natura e consistenza di essi, la presunzione – che incombe al destinatario contestare e superare – di piena conformità e/o completezza dell’atto notificato.

Nella specie, la pagina di frontespizio della cartella indica la progressione e il totale delle pagine dell’atto (1 di 14) e il numero dell’avviso di accertamento, sicchè incombeva al notificato provare, con querela di falso, che l’atto consegnato avesse caratteristiche diverse o che fosse incompleto, dovendosi concludere, in mancanza di tale prova, per la regolarità della contestata notifica.

Va rilevato, del resto, che il contribuente, nello stesso ricorso originario, ha ampiamente contestato il merito della pretesa impositiva, così dimostrando di conoscere il contenuto dell’avviso di accertamento.

2. Venendo al controricorso e al ricorso incidentale, la Tecno Srl eccepisce l’inammissibilità del ricorso, difettante dell’esposizione sommaria dei fatti di causa e, denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c. per aver la CTR compensato le spese ritenendo la ricorrenza di giusti motivi per la natura della controversia.

2.1. Controricorso e ricorso incidentale sono inammissibili perchè notificati tardivamente.

La notifica del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, infatti, si è perfezionata con consegna alla controparte il 24 febbraio 2012 (venerdì), mentre il controricorso è stato avviato alla notificazione il 6 aprile 2012 (venerdì), e tale intervallo di tempo equivale, detratto il giorno iniziale ex art. 155 c.p.c., comma 1, a 42 giorni (attesa la natura di anno bisestile del 2012), dunque oltre i termini previsti dall’art. 370 c.p.c.

3. Il ricorso, pertanto, va accolto con cassazione della sentenza impugnata, e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto – attesa la regolarità della notifica dell’atto impositivo in applicazione del principio sopra enunciato – va respinto il ricorso introduttivo del contribuente.

4. Le spese vanno compensate attesa la portata, sostanzialmente innovativa e chiarificatrice, del principio affermato.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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